Adempimenti

Saldo e acconti con lo 0,40% in più: la finestra si chiude il 22 agosto

I contribuenti devono regolare i conti dei modelli Redditi e Iva: i calcoli della maggiorazione anche per chi ha tardato nel pagare l’Iva

di Giuseppe Morina e Tonino Morina


I pagamenti risultanti dal modello Redditi 2022 persone fisiche, a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022, non effettuati entro il 30 giugno 2022, possono essere eseguiti entro il 22 agosto 2022, con lo 0,40% in più.

Il modello Redditi persone fisiche 2022 poteva essere presentato dal 2 maggio 2022 al 30 giugno 2022, in caso di presentazione fatta in forma cartacea tramite un ufficio postale.

Presentazione in via telematica

Il modello può essere presentato entro il 30 novembre 2022, se la presentazione viene e in via telematica, direttamente dal contribuente, o da un intermediario abilitato.

L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente - al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto - è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i contribuenti Ires.

Sono anche esonerati i contribuenti che non avranno redditi per il 2022, o che sono certi di chiudere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno con differenze a credito, così come sono esonerati i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2022 e non avranno alcun reddito da dichiarare per il 2022.

La riduzione del reddito

Se il contribuente prevede una riduzione di reddito per l’anno in corso, può calcolare gli acconti da versare sulla base delle relative minori imposte dovute.

L’acconto è dovuto per l’anno nel quale si versa ed è una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relativamente all’anno precedente.

Il termine per versare l’Iva che risulta dalla dichiarazione annuale Iva 2022, per il 2021, è scaduto il 16 marzo 2022.

Sono obbligati al pagamento i contribuenti con un saldo a debito d’importo superiore all’importo di 10,33 euro.

L’importo poteva essere versato in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2022, o a rate di pari importo, con l’aggiunta degli interessi dello 0,33% mensile.

I contribuenti, che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva 2022, per il 2021, in scadenza ordinaria il 30 aprile 2022, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti a saldo 2021 e primo acconto per il 2022, risultanti dal modello Redditi 2022, per il 2021, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.
Un esempio esplicativo
L’esempio che segue riguarda un contribuente, che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva 2022, per il 2021, con un debito di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento entro il 16 marzo 2022.

Se il contribuente ha eseguito il pagamento entro il 30 giugno 2022, il versamento dell’Iva relativa al saldo del 2021 è pari a:

debito Iva 20mila euro;

maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 17 marzo al 18 aprile, più 0,40% dal 19 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno);

20 mila euro per 1,60%, 320 euro; importo dovuto 20.320 euro.

Il debito di 20.320 euro può essere:

pagato a rate unitamente ai versamenti dei Redditi 2022;

versato in unica soluzione insieme agli altri versamenti dei Redditi 2022.

Il contribuente può anche pagare il saldo Iva, maggiorato di un ulteriore 0,40%, dal 1° luglio 2022 al 30 luglio 2022, sabato, che slitta al 22 agosto 2022.

Il perché dello spostamento

Lo spostamento fino al 22 agosto è dovuto al fatto che la scadenza del 30 luglio, sabato, si sposta a lunedì primo agosto, che, per effetto della cosiddetta proroga feriale di agosto, si allunga fino al 20 agosto, che, cadendo nuovamente di sabato, si può spostare a lunedì 22 agosto.

Il differimento di 20mila euro

Nel caso del contribuente, che differisce il pagamento del saldo Iva 2022 di 20mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 30 giugno 2022, è uguale a 320 euro, lo 0,40% in più, per l’ulteriore spostamento dal 1° luglio al 22 agosto 2022, deve essere calcolato sull’importo di 20.320 euro.

Perciò, lo 0,40% su 20.320 euro è uguale a 81,28 euro; in totale 20.401,28 euro.

Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti che scaturiscono dal modello Redditi 2022, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2022.

Se i debiti del modello Redditi 2022 sono superiori ai crediti, lo 0,40% si applica invece sulla differenza.

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