Adempimenti

Modello Redditi Sc, incrementi di riserve senza spazio

di Paolo Meneghetti

Il prospetto delle riserve , inserito nel quadro RS del modello Redditi SC quest'anno presenta alcune novità e si presta a numerose considerazioni circa aspetti critici che non trovano soluzione nelle istruzioni ufficiali alla compilazione.

In primo luogo va messo in risalto che è stato aggiunto un rigo (RS 136) per evidenziare l'ammontare delle riserve di utili prodotte dopo il 2007 ed entro il 2016. L'inserimento è stato necessario per il fatto che l'attuale regime fiscale delle riserve comporta una divisione in tre masse:

le riserve prodotte fino al 2007, che se distribuite al socio qualificato generano concorso all'imponibile per il 40%;

le riserve prodotte dal 2008 al 2016 , che concorrono alla formazione dell'imponibile per il 49,72%;

le riserve di utili prodotte nel 2017 che partecipano all'imponibile nella misura del 58,14%.

Fino al 2022 si potrà applicare questo regime di tassazione in capo al socio qualificato e da qui la suddivisione nel prospetto che dall'anno prossimo avrà il nuovo rigo delle riserve prodotte nel 2017. Il prospetto prevede al rigo RS 134 l’indicazione di tutte le riserve di utili, e questo dato va poi suddiviso nei due righi sottostanti che rappresentano un “di cui” del rigo 134. Il prospetto non permette l'incremento di riserve prodotte fino al 2007 o fino al 2016 e qui si pone un primo problema che necessita soluzione. Quando viene corretto un errore eseguito in anni precedenti, la correzione comporta (se si tratta di omissione di componenti positivi) la rilevazione di una riserve che va trattata fiscalmente quale utile dell'anno in cui l'errore è stato commesso. Se, ad esempio, viene corretta la mancata imputazione di ricavi per il periodo d'imposta 2015 pari a 10.000 euro, il gruppo di riserve che va incrementato è quello del rigo 136 (riserve prodotte fino al 2016) poiché da quella correzione emerge un debito d'imposta da versare con l'aliquota Ires del 2015, cioè il 27,5%. Ma il rigo delle riserve ante 2017 non è incrementabile. Unica soluzione operativa praticabile è incrementare il rigo generale delle riserve di utile e poi partire con un saldo iniziale delle riserve 2016 superiore a quello finale dell'anno precedente: ciò provoca un disallineamento tra saldo finale e saldo iniziale che andrà adeguatamente motivato in caso di richiesta di chiarimenti.

Un secondo tema da risolvere è dove collocare le riserve di utile che distribuite ai soci non producono alcun dividendo tassabile. È il caso delle plusvalenze imputate a conto economico a seguito di cessione agevolata di immobili ai soci. In tal caso, infatti, aver corrisposto da parte della società l'imposta sostitutiva dell’8% ha comportato l'esaurimento dell’obbligazione tributaria non solo in capo alla società per la plusvalenza, ma anche in capo al socio per il dividendo tassabile ( in questo senso la circolare 37/16, paragrafo 5). Ma quella plusvalenza da cessione è confluita nell'utile di esercizio 2017 , il quale utile, se distribuito, genererà dividendo per il socio solo per la quota eccedente la plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Ora si pone il problema di come indicare nel prospetto delle riserve, che l'utile 2017 (che nei prossimi anni diventerà riserva) è in parte formato da una quota non tassabile se distribuita al socio. La questione è ancor più attuale per le operazioni di cessione eseguite nel 2016, posto che nel prospetto riserve si dovrebbe separare nel rigo 136 la quota di riserva non tassabile in caso di distribuzione, ma tale distinzione non risulta possibile. Da qui il suggerimento di mantenere una memoria delle due diverse parti che formano l'utile del 2016 ( o del 2017) per motivare in futuro la mancata tassazione delle somme erogate a titolo di dividendo. Discorso diverso va fatto nel caso di plusvalenza iscritta a conto economico per effetto di assegnazione agevolata poiché tale plusvalenza ha già beneficiato in capo al socio di una detassazione. In tale caso l'intero utile , se distribuito va tassato in capo al socio come normale dividendo, come ha affermato la circolare 37/16, par. 1.1.

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