Imposte

Modello TR, ok al correttivo oltre il termine ordinario, ma entro fine mese

Entro fine giugno è quindi possibile presentare un TR correttivo nei termini anche per modificare la scelta di utilizzo (compensazione/rimborso).

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Il modello TR può essere corretto anche dopo il termine di presentazione ordinario, ma comunque entro quello della dichiarazione Iva. Nei rimborsi tramite il TR va poi ricordato che sono previste alcune limitazioni circa i requisiti rispetto alle richieste effettuate in sede di dichiarazione annuale.

A seguito della pandemia in corso sono slittati al 30 giugno sia il termine di presentazione della dichiarazione annuale sul 2019 che quello dell’istanza relativa al primo trimestre 2020. Entro fine giugno è quindi possibile presentare un TR correttivo nei termini anche per modificare la scelta di utilizzo (compensazione/rimborso). Tale facoltà è stata ammessa anche oltre il termine ordinario (risoluzione 99/E/2014) sia nel caso del passaggio da rimborso a compensazione, previa verifica con l’ufficio che non sia stata già validata la disposizione di pagamento, sia nel caso inverso, a condizione che il credito non sia stato utilizzato in compensazione. Ad ogni modo, la modifica deve trovare esposizione nella dichiarazione annuale e, pertanto, non può avvenire oltre la data di presentazione di quest’ultima.Con la circolare 35/E del 2015 è stato poi chiarito che la modifica può riguardare anche le indicazioni relative al presupposto per il rimborso, alla richiesta di esonero dall’obbligo di prestazione della garanzia e alla sussistenza dei requisiti per l’erogazione prioritaria, e che la stessa è ammessa purché intervenga prima dell'invio della dichiarazione.Ci si chiede,però, perché non dovrebbe essere ammesso un TR “integrativo” inviato dopo la dichiarazione, ma entro il termine di presentazione della stessa, dal momento che questa potrebbe a sua volta essere oggetto di una correttiva nei termini.

Ad ogni modo, secondo le Entrate, è possibile l'integrazione del TR entro il 30 aprile – o comunque, entro il diverso termine di scadenza d’invio della dichiarazione annuale – al fine d’integrare o modificare dati che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito, non essendo necessario presentare una dichiarazione annuale correttiva nei termini perché gli elementi variati non hanno incidenza su quest’ultima.

Pertanto, se un contribuente ha già presentato la dichiarazione Iva sul 2019 ed entro il 30 giugno invia un TR del 2019 integrativo per indicare la presenza dell’attestazione dei requisiti contributivi e patrimoniali, non è necessaria la presentazione di una dichiarazione correttiva e non sono applicabili sanzioni. Quanto alle sanzioni, diverso è il caso dell’integrazione con il visto di conformità (originariamente assente) in presenza di compensazioni: indebite e quindi sanzionate.

La modifica del TR oltre il termine di presentazione ordinario fa slittare il momento da cui conteggiare gli interessi: dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.Per le istanze di rimborso trimestrali non bisogna dimenticare che i requisiti di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 30 del Dpr 633/1972 soffrono di alcune limitazioni rispetto alle richieste annuali: per i beni ammortizzabili è prevista una soglia (2/3) di acquisti imponibili mentre per le operazioni non soggette si considerano solo alcune tipologie.

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