Imposte

Momento di effettuazione delle operazioni decisivo per il nuovo esterometro

Errori sulle tempistiche di integrazione o autofattura possono riflettersi sull’invio. Negli acquisti di beni in Italia si guarda alla consegna o, se anteriore, al pagamento

Molte difficoltà nella gestione del nuovo esterometro dipendono da una conoscenza imperfetta delle regole sul momento d’effettuazione delle operazioni e di quelle per l’integrazione/autofatturazione. Questo è particolarmente evidente per le operazioni passive, complici le rigidità di alcuni software di contabilità. Negli acquisti online, il disagio è invece collegato all’assenza/carenza di documentazione.

Il punto di partenza è sempre la corretta individuazione del momento in cui l’acquisto si considera effettuato. Da esso dipendono gli obblighi d’integrazione/autofatturazione, elettronica o meno (e successiva registrazione), cui sono collegati i termini dell’esterometro passivo: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento o d’effettuazione dell’operazione.

Vediamo qualche caso.

1. Per i servizi generici (articolo 7-ter, Dpr 633/72) da soggetti Ue o extraUe conta l’ultimazione della prestazione (maturazione del corrispettivo per i servizi periodico/continuativi) o il pagamento, se anteriore, ma non l’emissione anticipata di (auto)fattura. La ricezione della fattura/documento può tuttavia rappresentare un indice dell’ultimazione (circolare 16/E/2013).

Se il fornitore è Ue, occorre quindi attendere la ricezione della fattura, che deve pervenire entro la fine del secondo mese successivo a quello d’effettuazione (altrimenti l’acquisto va regolarizzato entro il 15 del mese ancora successivo ai sensi degli articoli 17, comma 2, Dpr 633/72 e 46, comma 5, Dl 331/93). Se l’integrazione è elettronica con Td17 inviato allo Sdi, si è già assolto anche l’esterometro. Se si integra su carta, l’Xml va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura Ue.

In caso di fornitore extraUe, l’autofattura (elettronica o cartacea) va emessa entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione ex articolo 21, comma 4, lett. d), Dpr 633/72. Tale termine vale anche per l’invio del dato a fini esterometro.

2. Per i servizi non generici (articoli 7-quater e seguenti), l’operazione è effettuata con il pagamento o, se anteriori al pagamento, al momento d’emissione dell’autofattura (fornitore extraUe) o di ricezione della fattura (fornitore Ue).

Attenzione però quando si paga un fornitore extraUe. In tal caso, l’autofattura è immediata (salvo differimento in presenza d’idonea documentazione) e va emessa entro 12 giorni. In caso di autofattura elettronica (Td17), questa andrà in pari data allo Sdi e l’esterometro è fatto. Se si usa la carta, invece, l’Xml (Td17) con finalità esterometro va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione.

3. Per gli acquisti di beni esistenti in Italia (circostanza da provare), l’effettuazione coincide con la consegna/spedizione o, se anteriori, con il pagamento o con l’autofattura (fornitore extraUe) o con la ricezione della fattura (fornitore Ue). Salvo Ddt o documenti simili, utili per il differimento, l’autofattura per l’acquisto da extraUe è immediata e va emessa nei 12 giorni dall’effettuazione (non rilevano le eventuali “fatture” riconducibili al rappresentante fiscale del soggetto estero).

Con il Td19, inviato allo Sdi entro lo stesso termine al fine di assolvere l’obbligo sostanziale, si adempie anche l’esterometro.

Diversamente, con l’autofattura cartacea il Td19 a fini esterometro va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione.

Negli acquisti via internet, tuttavia, il pagamento normalmente precede la consegna e precede altresì la data del Ddt (quando c’è), anticipando l’effettuazione dell’operazione (circolari 27/1975 e 14/2018). Pertanto, ai fini del calcolo dei 12 giorni occorre considerare il pagamento.

Si deve invece attendere la fattura in caso di fornitore comunitario dei beni (anche qui non conta il documento emesso con la partita Iva italiana) o regolarizzarne la mancata ricezione. Va sempre considerato il pagamento anteriore alla consegna (frequente negli acquisti online) per regolarsi sui tempi di arrivo della fattura. Quanto all’integrazione, se è elettronica (Td19), assolve anche l’obbligo esterometro. Se è eseguita manualmente, l’Xml (sempre Td19) va trasmesso entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©