Controlli e liti

Monitoraggio continuo dei ruoli per evitare danni ai contribuenti

Le conseguenze della stretta sull’impugnazione di ruoli e cartelle fiscali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La non impugnabilità degli estratti di ruolo, e la ridotta possibilità di ricorrere contro i ruoli e le cartelle invalidamente notificate potrebbe concretamente limitare la difesa di molti contribuenti la cui sola colpa è quella di essere oggetto di un errore dell’agente della riscossione. La nuova norma, introdotta dal Senato nella conversione del Dl 146/2021, esclude, senza deroghe, l’impugnabilità dell’estratto di ruolo, inoltre, prevede che il ruolo e la cartella invalidamente notificata si possano impugnare solo in caso di evidente pregiudizio (partecipazione ad un appalto, blocco di pagamenti da parte della Pa; perdita di un beneficio con una Pa).

La nuova disposizione viene introdotta, da quanto si apprende dalla lettura degli atti parlamentari, per ridurre i numerosi procedimenti promossi dai contribuenti che immotivatamente impugnerebbero l’estratto di ruolo.

Non si considera tuttavia che se il contribuente avvia una lite immotivata normalmente è condannato alla refusione delle spese legali, e, soprattutto, che in tutti i casi in cui il contribuente a ragione promuove l’impugnazione è costretto a farlo per un errore (di notifica) dell’agente della riscossione. Con questa norma si rischia ora di danneggiare proprio i contribuenti vittime di errori dell’agente della riscossione.

Le tre ipotesi in deroga

Si pensi a un’impresa che prima di avviare la partecipazione a un bando per un appalto, verifichi dall’estratto di ruolo la sussistenza di eventuali debiti (per cartelle mai notificate), che pregiudicano tale partecipazione. L’impresa dovrà impugnare il ruolo e la relativa cartella mai notificata, ma difficilmente la controversia verrà decisa prima della scadenza del bando. Così l’interessato (gravato di carichi pendenti) potrebbe non risultare idoneo.

Analoghe riflessioni valgono per il blocco pagamenti o la perdita di un beneficio con la Pubblica amministrazione. Per ovviare a tali circostanze, le imprese che intrattengono simili rapporti con la Pa, dovrebbero monitorare costantemente e con largo anticipo la propria posizione proponendo, se del caso, ricorso per segnalare l’errata notifica.

Gli altri casi

Si pensi a una cartella non notificata, scoperta con un estratto di ruolo. Se l’interessato non partecipa a gare e non ha rapporti con la Pa, potrà ricorrere solo contro il primo atto che riceverà (preavviso di fermo o di ipoteca, pignoramento presso terzi, atto di intimazione). Ma i tempi della giustizia tributaria non impedirebbero la prosecuzione dell’azione cautelare/esecutiva intrapresa.

Il preavviso di fermo, ad esempio, concede “solo” 30 giorni che non consentono la conclusione del giudizio né la sospensione dell’atto. Nelle more, il contribuente subirebbe le azioni senza alcuna possibilità di difesa.

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