Monitoraggio fiscale con range più limitato
Nell’ambito dell’analisi della normativa finalizzata ad individuare il titolare effettivo è opportuno segnalare l’intreccio di tale disciplina con quella del monitoraggio fiscale.
L’articolo 4, comma 1 del Dl 167/1990, infatti, nonostante abbia recepito le nuove definizioni di titolare effettivo previste dal Dlgs 231/2007 così come modificato dall’articolo 8 del Dlgs 90/2017, risulta ancora oggetto di numerosi dubbi considerata la mancanza di un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che fornisca gli opportuni chiarimenti resi necessari per via delle modifiche apportate dal Dlgs 90/2017.
Tale aspetto non è da sottovalutare in quanto le nuove definizioni di titolare effettivo rischiano di ampliare notevolmente ed in modo irragionevole il novero dei contribuenti obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. A tal riguardo, è opportuno citare la risoluzione 53/E/2019 che, nel fornire chiarimenti sulla compilazione del quadro RW da parte di due persone fisiche che rivestono la carica di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore generale di una fondazione, ha ribadito alcuni concetti già espressi in passato dalla stessa agenzia delle Entrate (circolare 38/2013) fornendo altresì un quadro più chiaro sullo spirito della normativa sul monitoraggio fiscale, delineandone in modo chiaro gli obiettivi.
In questo senso, infatti, l’Agenzia ha precisato che debbono essere esclusi dall’obbligo di compilazione del quadro RW i soggetti che possono esercitare, in relazione alle attività detenute all’estero, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, come ad esempio accade per gli amministratori delle società di capitali che, pur avendo il potere di firma sui conti correnti delle società e la possibilità, quindi, di movimentarne i capitali, non sono i beneficiari effettivi dei redditi della società (circolare 27/E/2015, paragrafo 1.2).
Un altro esempio è rappresentato dall’esonero della titolarità effettiva di un trust per il trustee in quanto quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse (circolare 38/2013).
Sulla base di tali concetti l’Agenzia, quindi, oltre a chiarire che il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore generale di una fondazione, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della fondazione, ha sottolineato come sotto il profilo sistematico la definizione di titolare effettivo prevista dall’articolo 20, comma 5, del Dlgs 231/2007 che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non può essere estesa alla disciplina del monitoraggio fiscale.
Il chiarimento risulta essere di estrema importanza al fine di evitare ai contribuenti di adempiere inutilmente alla compilazione del quadro RW che si pone come unico obiettivo quello di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria.