Monopattini elettrici, bici e abbonamenti al trasporto pubblico: ecco chi e come potrà chiedere il bonus
Pubblicate le regole in «Gazzetta Ufficiale». Un provvedimento delle Entrate fisserà le date delle domande
Pronte le regole attuative per accedere al credito d’imposta per coloro che nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. A stabilirle è il decreto del ministero dell’Economia del 21 settembre 2021 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 29 ottobre.
Il bonus spetta a condizione che le persone fisiche abbiano consegnano, nel medesimo periodo che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (veicoli per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).
Il veicolo consegnato per la rottamazione doveva essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, doveva essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei familiari in questione.
Il credito di imposta massimo (stabilito dall’articolo 44 comma 1-septies del Dl 34/2020) è pari a 750 euro, da utilizzare entro tre annualità.
Manca però ancora un tassello rappresentato dal provvedimento delle Entrate, che dovrà essere emanato entro novanta giorni, per definire le modalità e le tempistiche per l’inoltro, in via telematica, delle richieste.
Nell’istanza i soggetti richiedenti dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nel 2020 per l’acquisto dei monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
L’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determinerà la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale verrà comunicata con un ulteriore provvedimento del direttore delle Entrate.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese e sarà utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute non oltre il periodo di imposta 2022.