Adempimenti

Dogane, tempi stretti per accedere all’eDAS

L’Agenzia risponde ai quesiti degli operatori sul documento informatizzato eDAS.

di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi

L’agenzia Dogane e monopoli risponde puntualmente ai quesiti degli operatori circa le questioni procedurali e tecniche collegati all’avvio, il prossimo 1° ottobre, della circolazione di benzine e gasolio con il documento informatizzato eDAS.

L’esordio delle Faq
Con l’inedita modalità di risposte alle Faq, formalizzate nell’attesissima circolare 36D20, ed a seguito dell’acceso open hearing tenutosi lo scorso 23 settembre, l’Agenzia riscontra infatti molti dei quesiti posti dagli operatori del settore che, in effetti, hanno rappresentato non poche criticità, sia di tipo tecnico, che sostanziale, collegate al nuovo regime a brevissimo in vigore. In effetti, i dubbi applicativi sono molti e con il provvedimento in commento l’Agenzia esprime chiaramente il proprio posizionamento, per la verità in alcune occasioni distanziandosi anche dalla fondamentale determinazione direttoriale n. 138764/20.

L’autorizzazione all’accensione
È il caso, ad esempio, dell’atteso riscontro sul procedimento amministrativo legato all’autorizzazione all’accensione del nuovo sistema. Ai sensi dell’articolo 18 della DD, per partire con l’eDAS occorreva presentare istanza ed ottenere una autorizzazione; non essendo i tempi tecnici ben cadenzati, però, la circolare 36/20 trasforma l’istanza in comunicazione ed il silenzio in una sorta di assenso, integrato da una successiva autorizzazione avente effetto retroattivo. Gli operatori sono dunque chiamati a presentare, al più presto, tale comunicazione perché il 1° ottobre prossimo l’eDAS deve necessariamente partire.

Quanto precede, però, salvo problemi tecnici, aprendosi qui il secondo grande tema affrontato dalla circolare 36/20. La precedente circolare 34/20 aveva infatti disposto un differimento di 60 giorni per i mittenti che riscontrassero problemi informatici, eventualità questa che si registra essere molto diffusa. Sul punto, chi intende avere il rinvio deve presentare subito la relativa richiesta, anche contestualmente alla comunicazione di avvio, perché ciò che realmente si auspica è che gli Uffici riescano a riscontrare tutte queste comunicazioni al 30 settembre 2020.

Visti i temi cui oggi si è giunti, ossia a 4 giorni lavorativi dalla data di switch al sistema eDAS, la reale premura del comparto è di avere, il prima possibile, l’autorizzazione ad operare (anche se ora è di fatto superata dalla merca istanza) e, se del caso, a differire l’avvio dei nuovi processi (che non può essere operato senza l’assenso degli operatori).

Gli altri chiarimenti
Su numerosi quesiti, alcuni dei quali molto di dettaglio, l’Agenzia invece entra molto nettamente, fornendo effettivi chiarimenti agli operatori, per esempio in materia di carichi multipli, di scarichi parziali e rientri o, ancora, di merci rifiutate.

Dubbi, invece, permangono su due ulteriori temi. Anzitutto, si registra un probabile disallineamento sul tema dei messaggi di chiusura per i movimenti tra depositi fiscali e commerciali, che chi scrive ritiene dovuti ai sensi della direttoriale e che si confermano tali, anche se la circolare 9/D/20 sembrava averli esclusi. Il punto è rilevante perché il valore giuridico e/o presuntivo della chiusura si ritiene diverrà n futuro decisivo su molti fronti.

Inoltre, resta il nodo, non sciolto sin dall’inizio, del dialogo tra speditore e trasportatore, per le Dogane da svolgersi per il tramite di una web app che dovrebbe essere rilasciata a breve sul sito internet dell’Agenzia, ovvero sostituito da altra privata. Non essendoci il tempo tecnico per una implementazione in house, non resta che attendere la release dell’interfaccia che collegherà i mittenti di prodotti energetici con i vettori incaricati.

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