L'esperto rispondeFinanza

Moratoria finanziamenti e protocollo Abi sono alternativi: le risposte al forum sul coronavirus

Possibile inviare le domande fino al 3 aprile

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

La domanda

Pubblichiamo delle risposte ai quesiti dei lettori arrivati al forum del Sole 24 Ore. Fino al 3 aprile è possibile inviare i quesiti a www.ilsole24ore.com/forum coronavirus (dove sono consultabili le risposte). Per comodità i quesiti sono divisi in: lavoro;  fisco; giustizia; famiglia ammortizzatori e imprese

PROTOCOLLO ABI

Chiarito che è possibile inoltrare la richiesta di moratoria secondo l’ articolo 56 del «Cura Italia» anche per finanziamenti che abbiano usufruito di sospensione/allungamento sulla base delle previsioni dell’Abi nell’arco dei 24 mesi precedenti, l’accesso alla sospensione prevista dall’articolo 56 può invece impedire in un momento successivo di accedere all’accordo di sospensione Abi per il medesimo finanziamento? Il provvedimento di cui all’articolo 56 del Dl 18/20 è riconducibile alla «eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale»?

La moratoria prevista dall’articolo 56 del Dl 18/20 si pone come alternativa rispetto a quella del protocollo Abi – Associazioni di imprese di cui all’accordo per il credito per il 2019, al quale è stato aggiunto uno specifico addendum in data 6 marzo 2020 per tenere conto dell’emergenza del Covid-19. Nelle Faq del ministero dell’Economia è stato chiarito che può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. Per quanto concerne, invece, la possibilità che, dopo la moratoria di cui all'articolo 56 del Dl 18/20, si possa beneficiare, nelle tempistiche residue, di quella Abi-Associazioni di imprese, non sembrerebbe che vi siano cause ostative. Infatti in questo protocollo come causa ostativa è previsto che le imprese non abbiano già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale. Queste ultime sembrano indentificarsi con casistiche del tutto eccezionali quali le sospensioni per alluvioni, terremoti e altre calamità. Da questo punto di vista, quindi, anche il Covid-19 parrebbe rientrarvi e quindi la moratoria prevista dall’ articolo 56 non sembrerebbe preclusiva ad un successivo utilizzo della moratoria Abi.

CREDITO PER LE PMI

Assodato che ai fini della classificazione dei crediti,la moratoria rate mutuo decreto «Cura Italia» ha effetto neutro,un eventuale operazione di ristrutturazione esposizione bancaria (mutui ipotecari, per i quali si chiederebbe un allungamento del piano di ammortamento con una rivisitazione dello spread a favore della banca) “in bonis” usufruendo della garanzia del Fondo Pmi (punto f dell’articolo 49 del decreto «Cura Italia») con conseguente erogazione di liquidità aggiuntiva per estinzione parziale di linee di credito a breve,come si configura? Ai fini della classificazione dei crediti bancari,tale operazione descritta nel precedente quesito, produce un impatto neutrale per la sua tipicità o eventualmente produce un impatto neutro d’ufficio(visto che si tratta di procedura prevista da decreto legge e supportata da garanzia pubblica)?

La domanda non è totalmente chiara ma proviamo a dare una risposta per quanto compreso. Non c’è dubbio che la moratoria di legge prevista dall’articolo 56 del DL 18/20 non comporti segnalazioni del debitore. L’aspetto è stato chiarito sia dalla relazione illustrativa al decreto sia dalle recenti Faq del ministero dell’Economia.

Nell’ambito del Dl «Cura Italia» l’articolo 49 è dedicato al rafforzamento delle misure per l’accesso al fondo centrale di garanzia per le Pmi. In base anche a quanto citato dal lettore le fattispecie di interesse sembrano la lettera d) e la lettera f).

La prima riguarda le rinegoziazioni di debito esistente che beneficiano dell’accesso al Fondo purché il nuovo finanziamento preveda un 10% di finanza aggiuntiva. Come chiarito nella circolare del Mediocredito centrale 8/20 del 19 marzo 2020 questa fattispecie è stata aperta alla garanzia del Fondo proprio con le misure del recente decreto.

La successiva lettera f) prevede invece che per le operazioni per le quali le banche, anche di propria iniziativa, abbiano accordato delle sospensioni ai prestiti a causa del Covid-19, la durata della garanzia si estende di conseguenza. Al riguardo la circolare citata ha chiarito che queste estensioni si applicano anche nel caso di esposizioni non performing, ovvero a fronte di rate scadute da più di 90 giorni.

In ogni caso né nell’ambito delle Faq del Mef né nella circolare predetta si ravvisano passaggi sulla forbearance connessa alla tematica del Fondo centrale di garanzia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©