Moratoria leasing, canoni residui lungo la maggior durata del contratto
La deducibilità fiscale dei canoni seguirà lo stesso arco temporale
In caso di leasing la moratoria prevista dal Dl 18/2020 non ha solo effetti finanziari, ma comporta anche conseguenze contabili - e quindi fiscali - per le imprese che si avvalgono della sospensione. La moratoria comporta infatti un allungamento del contratto di leasing, con conseguente imputazione a conto economico dei canoni residui (e dell’eventuale maxicanone iniziale) lungo la maggiore durata del contratto (si veda quanto anticipato anche nell’articolo di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni).
L’articolo 56 del Dl 18/2020, definitivamente convertito dal Parlamento, introdotto la possibilità per le Piccole e medie imprese danneggiate dal Covid-19 di ottenere la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza fino al 30 settembre 2020. L’impresa può chiedere la sospensione dell’intera rata/canone o solo della quota capitale.
Mentre nel caso dei mutui la sospensione è priva di sostanziali effetti a conto economico, comportando semplicemente un rinvio nel pagamento della rata in scadenza, lo scenario è diverso in presenza di contratti di locazione finanziaria, considerate le modalità di contabilizzazione del leasing previste per i soggetti Oic.
Secondo il metodo patrimoniale previso dai principi contabili nazionali, l’impresa utilizzatrice iscrive a conto economico i canoni di leasing (quota capitale e quota interessi) come costi per il godimento di beni di terzi, in base ad un principio di competenza temporale. Secondo il medesimo criterio, anche il maxi-canone viene imputato lungo la durata del contratto. Solo all’atto del riscatto, l’utilizzatore iscrive il bene nello stato patrimoniale , per poi ammortizzarlo alla stregua di un bene usato.
Ai fini fiscali, i canoni così contabilizzati sono deducibili in basi alla regola dettata dall’articolo 102, comma 7, del Tuir ovvero, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare. Pertanto, la sommatoria dei canoni (quote capitale ed interessi), incluso il maxicanone, è considerato quale “corrispettivo” del leasing, da ripartire lungo la durata complessiva del contratto. Se tale durata è pari (o inferiore) alla metà del periodo di ammortamento tabellare, i canoni sono deducibili in tale lasso temporale, altrimenti sono deducibili lungo la maggiore durata contrattuale, coerentemente con l’imputazione a conto economico.
In caso di moratoria, i canoni (ovvero le sole quote capitale) in scadenza fino al 30 settembre vengono sospesi e saranno rimborsabili al termine del periodo di sospensione. È pertanto posticipato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto. In altre parole, per le imprese che si avvalgono della moratoria, si determina la “traslazione” in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.
Il documento Oic 6 in materia di ristrutturazione del debito (oggi abrogato), commentando la moratoria del 2009, stabiliva che, a fronte della sospensione, andava effettuata una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone iniziale. La rimodulazione dei canoni residui e del maxicanone sono effettuate in base al principio di competenza pro-rata temporis considerando la maggior durata del contratto.
Ritenendo tuttora valide tali indicazioni, pertanto, la moratoria del leasing non comporta una “sospensione” nell’imputazione a conto economico dei canoni, ma la rimodulazione del piano di ammortamento finanziario con imputazione dei canoni residui (inclusi quelli sospesi) lungo la maggiore durata del contratto. Anche la deducibilità fiscale dei canoni, pertanto, avverrà lungo il medesimo arco temporale.