Finanza

Moratoria mutui delle Pmi, proroga solo su richiesta

L’estensione al 31 dicembre non è automatica: istanza entro il 15 giugno. Il rinvio non include gli interessi maturati ma solo la quota capitale

di Paolo Rinaldi

Alle imprese italiane che hanno fatto ricorso alle moratorie ex lege previste dall’articolo 56 del decreto Cura Italia più volte prorogato restano ormai pochi giorni prima che il 15 giugno scada il termine per prorogare (per l’ultima volta, al 31 dicembre) le moratorie già richieste.

L’articolo 16 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) prevede che le imprese debitrici inviino alla banca finanziatrice una comunicazione scritta (generalmente si tratterà di una pec) con la quale dichiarano di volersi avvalere della proroga in oggetto. Diversamente dalla proroga precedente, essa non opera dunque in maniera tacita, e peraltro non include gli interessi maturati: questi ultimi dovranno essere corrisposti alla banca creditrice alla scadenza originaria delle moratorie.

La scelta in oggetto è tuttavia particolarmente delicata per le imprese italiane, in quanto le eventuali conseguenze che ne deriveranno devono essere ben comprese prima di optare per una ulteriore proroga, potendosi creare delle conseguenze negative impreviste sull’accesso al credito futuro.

Le precedenti proroghe sono state agevolate da parte delle autorità regolamentari europee le quali hanno consentito che i provvedimenti governativi in oggetto rappresentassero eccezioni alla regola generale delle concessioni ai debitori, la cosiddetta forbearance.

Può infatti frequentemente accadere che una banca conceda a un’impresa una modifica sostanziale delle condizioni originarie del prestito (nella misura degli interessi ovvero nella scadenza o nella misura o nella corresponsione del capitale), tra le quali si includono senz’altro le moratorie.

Qualora la banca ritenga che senza tale moratoria l’impresa vada in difficoltà, tale misura deve essere considerata una concessione (forbearance), comportando la classificazione del debitore stesso a forborne. Si tratterà certamente di un debitore al momento ancora performing (paradossalmente perché viene già da una moratoria “di stato”), ma rispetto al quale la banca dovrà assoggettare il comportamento del debitore ad un periodo biennale di osservazione solo al termine del quale esso tornerà al precedente status.

I crediti forborne performing vengono classificati a stage 2, richiedendo alla banca anche un incremento degli accantonamenti: anche se tutto questo non è visibile in centrale rischi, né causa problemi per le altre eventuali società riconducibili al medesimo soggetto economico, si tratta di conseguenze negative che possono impattare notevolmente sui volumi e sul costo del credito nel 2022.

Questa è la ragione per cui il regolatore europeo ha sino ad ora considerato le moratorie di Stato come disposizioni di carattere generale indipendenti dalle condizioni specifiche del debitore, e dunque non una misura di forbearance. Ciò ha garantito che le banche italiane potessero “reggere l’urto” di valanghe di moratorie senza alcun impatto sui propri accantonamenti.

Da diversi mesi le autorità europee affermano però che al 30 giugno 2021 questa eccezione terminerà: le banche devono iniziare ad individuare le imprese che andranno in difficoltà (Utp) e le eventuali moratorie che saranno richieste entro il 15 giugno – ancorchè automatiche – saranno oggetto di specifica valutazione da parte bancaria rispetto alla capacità di rimborso a regime dell’impresa. Dove vi fossero dubbi rilevanti, la posizione finirebbe classificata forborne e con maggiori accantonamenti, ergo minore credito per il futuro.

Si tratta di considerazioni che devono essere svolte in primis dalle imprese, prima di richiedere nuove proroghe non strettamente necessarie: un’attenta gestione della tesoreria può richiedere maggiori sforzi rispetto alla comodità della proroga della moratoria, con il rischio che si paghi poi un prezzo imprevisto in termini di ricorso al credito nel 2022.

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