Adempimenti

Moss, l’errore sull’Iva corretto in liquidazione

La risposta a interpello 246 stabilisce un iter in tre tappe: ricalcolo del debito Iva, versamento delle sanzioni e rettifica della dichiarazione trimestrale

L’Iva erroneamente dichiarata e versata tramite il sistema Moss va rettificata in riferimento alla liquidazione periodica ordinaria. La risposta a interpello 246 del 14 aprile riguarda un caso di vendita on line di beni disciplinato secondo le “vecchie” regole sulle vendite a distanza. Si ricordi che il tema è stato completamente modificato dalle direttive (Ue) 2017/2455 e 2019/1995 a decorrere dal prossimo 1° luglio. I punti di maggiore impatto della modifica, come ormai noto, sono l’introduzione di una nuova ed unica soglia di 10mila euro a livello Ue al di sopra della quale tali operazioni saranno assoggettate ad Iva nello Stato di destinazione della merce e l’estensione a tali operazioni del regime Moss – che diventa Oss, ovvero One Stop Shop – il quale consentirà ai fornitori di registrarsi ai fini Iva in un solo Stato ed assolvere da lì l’imposta dovuta anche in altri Stati membri.

Ebbene il caso all’attenzione dell’Autorità fiscale non rientra nella nuova disciplina, sicché la presentazione di una dichiarazione Moss per un’operazione di vendita a distanza di beni rappresenta un’irregolarità in quanto, fino al 30 giugno, le uniche operazioni a poter usufruire del regime semplificato sono le prestazioni di servizi Tbe. Secondo le Entrate, il contribuente deve seguire, pertanto, un determinato percorso di regolarizzazione, ovvero deve:

1. rideterminare il debito Iva relativo al trimestre di riferimento computando in liquidazione periodica anche le operazioni erroneamente dichiarate tramite Oss e versare l’Iva dovuta, al netto di quanto già versato per il trimestre, più gli interessi e la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/97;

2. versare la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997 per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati Lipe;

3. rettificare la dichiarazione Iva trimestrale presentata nell’ambito del regime Moss apportando le modifiche direttamente alla dichiarazione originaria attraverso l’apposito portale.

Invero tali passaggi potranno essere richiesti, altresì, per rettificare un’operazione di vendita a distanza gestita irregolarmente con il regime Oss dal 1° luglio in poi. La situazione potrebbe essere, ad esempio, quella di un contribuente che dichiara e versa l’Iva tramite Oss in riferimento ad una cessione nazionale verso consumatore finale. Occorre sempre tener distinti i due piani, quello della liquidazione e dichiarazione Iva ordinaria e quello Oss evitando confusioni e rettificando laddove vi siano irregolarità. Del pari alla dichiarazione Iva nazionale anche la dichiarazione Oss presenta, a tal fine, una sezione specifica (parte III) in cui riportare le correzioni alla precedente dichiarazione (si veda al riguardo la guida all’Oss della Commissione Ue).

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