Diritto

Naspi da esodo del decreto Sostegni vincolata dall’Inps alla richiesta di Cig

L’interpretazione contrasta con le indicazioni fornite da Ministero e Ispettorato

di Enzo De Fusco

Gli accordi collettivi “Covid” di risoluzione del rapporto di lavoro successivi al 30 giugno 2021 consentono il riconoscimento della Naspi solo se il datore di lavoro ha attivato la cassa integrazione. E questo perché il divieto di licenziamento dopo il 30 giugno scatta solo nel caso di utilizzo dell’ammortizzatore emergenziale. È questa la posizione, molto discutibile, assunta dall’Inps con la circolare 180/2021 ponendosi in contrasto con precedenti posizioni espresse dal ministero del Lavoro, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e anche dalla Magistratura.

Con la circolare l’Inps affronta il tema degli accordi che consentono la risoluzione consensuale in regime di divieto di licenziamento, con connessa possibilità di beneficiare della Naspi. La circolare spiega che l’articolo 8, comma 9, del Dl 41/2021 ha disposto fino alla data del 30 giugno 2021 la proroga del divieto di licenziamento. Pertanto, fino a questa data gli accordi Covid non hanno alcun problema di riconoscimento della Naspi.

Il problema, secondo l’Inps, si pone per i periodi successivi, poiché la proroga del divieto di licenziamento è legislativamente operante fino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro privati che «avendo presentato domanda» hanno avuto accesso alla cassa emergenziale. Quindi la circolare sottolinea che per i datori di lavoro che hanno avuto accesso all’ammortizzatore fino al 31 ottobre opera il divieto di licenziamento e conseguentemente ai lavoratori è consentito l’accesso alla Naspi a seguito dell’adesione all’accordo. Diversamente, per i datori (virtuosi) che non hanno richiesto l’ammortizzatore dopo il 30 giugno, in caso di avvenuta sottoscrizione di un accordo Covid, i lavoratori che hanno aderito perdono il diritto alla Naspi.

Questa scelta interpretativa dell’Inps non è condivisibile per due ragioni. La prima perché ’Ispettorato nazionale del lavoro, con il parere positivo dell’ufficio legislativo del ministero del Lavoro, nella nota 5186/2021 16 luglio ha fatto presente che il comma 10 dell’articolo 8 del Dl 41/2021, «relativamente alle imprese di cui ai commi 2 e 8 ha precluso, fino al 31 ottobre 2021, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo» e ciò indipendentemente dall’accesso all’ammortizzatore sociale. Il secondo perché anche la Magistratura (Tribunale di Venezia con ordinanza del 15 maggio 2021), su norma analoga, ha stabilito il principio secondo cui, qualora il datore di lavoro abbia a disposizione la possibilità di accedere a un ammortizzatore sociale emergenziale, il blocco dei licenziamenti opera indipendentemente dall’effettivo utilizzo.

È urgente a questo punto che il ministero del Lavoro chiarisca questa posizione per evitare che decine di migliaia di lavoratori rimangano senza posto di lavoro e senza Naspi.

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