Imposte

Nautica, l’Iva a forfait resta fino al 31 ottobre

La risoluzione 47/E: addio dal 1° novembre alle percentuali presuntive legate a lunghezza e sistema di propulsione dell’unità da diporto

La risoluzione 47/E/2020 interviene con alcune importanti precisazioni sulla nuova disciplina applicabile nella determinazione del luogo della prestazione ai fini Iva dei contratti di locazione, noleggio e simili, a breve termine e non a breve termine, di unità da diporto.

Viene ribadito il punto chiave della modifica, ossia che il luogo delle prestazioni di servizi previsti dalle citate disposizioni può ritenersi escluso dalla base imponibile Iva per mancanza del presupposto territoriale soltanto in applicazione di criteri di effettività, ossia «qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione stessa».

Vengono scanditi i presupposti contrattuale e temporale delineati dal quadro normativo. L’articolo 48, comma 7, del decreto semplificazioni ha modificato l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge di Bilancio 2020:
Oampliandone l’ambito di applicazione, non più limitato alle prestazioni di servizi a breve termine di cui all’articolo 7-quater, lettera e), del Dpr 633/72 ma esteso a quelle non a breve termine di cui all’articolo 7-sexies, lettera e-bis), dello stesso decreto;
Oe spostandone la decorrenza – dalle operazioni successive al 1° aprile (prima decorrenza stabilita dalla legge di Bilancio, riscritta con riferimento ai contratti conclusi successivamente al 15 giugno 2020 dal provvedimento direttoriale delle Entrate 234483/2020) - al 1° novembre 2020.

Nel nuovo quadro normativo il nuovo termine di decorrenza del 1° novembre 2020 si applica quindi sia alle prestazioni a breve di cui all’articolo 7-quater, lettera e), che a quelle non a breve, di cui all’articolo 7-sexies, lettera e-bis), del Dpr 633/72.

Viene confermata la possibilità di applicare fino al 31 ottobre 2020 le percentuali presuntive forfettarie legate alla lunghezza ed al sistema di propulsione dell’unità da diporto, stabilite dalle circolari 49/E/2002 e 38/E/2o09 (emanate anteriormente alle modifiche alla territorialità nelle prestazioni di servizi dal Vat package) e confermate dalla circolare 43/E/2011.

Viene espresso con chiarezza che il provvedimento direttoriale del 15 giugno 2020, emanato in attuazione delle modifiche portate dalla legge di Bilancio anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto semplificazioni, limitate quindi alle prestazioni di servizi a breve termine, fornisce indicazioni riferite a queste (sole) prestazioni.

Seppure la risoluzione 47/E/2020 arrivi in una stagione purtroppo pesantemente ed irrimediabilmente compromessa – oltre che dall’emergenza sanitaria, dall’accavallarsi dei diversi provvedimenti sopra richiamati e dalla conseguente scelta degli operatori, generalmente, di evitare l’Italia come luogo di partenza dei contratti di noleggio a breve termine –risultano assolutamente opportune le precisazioni sull’inequivoca possibilità di applicare fino al 31 ottobre 2020 le percentuali forfetarie e sulla chiara riferibilità del provvedimento direttoriale del 15 giugno ai contratti a breve termine.

Per la necessità degli operatori di valutare l’impatto economico della modifica sui contratti di leasing e di vedere definiti parametri adeguati alla quantificazione dell’utilizzo e della fruizione effettivi delle unità da diporto in ambito unionale – ancora oggettivamente incerti anche per le prestazioni «a breve termine» – le indicazioni di prassi in materia dovranno essere opportunamente integrate in tempo utile a non compromettere le future scelte degli operatori rispetto al mercato italiano.

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