Imposte

Nautica, niente più forfait Iva da novembre

Rinvio per tutti i tipi di prestazione: a breve e a lungo termine

Slitta al 1° novembre l’entrata in vigore delle nuove regole Iva sulle prestazioni nautiche a breve e alla stessa data si modifica anche il regime a lungo termine. Il Dl semplificazioni (Dl 76/2020) interviene sul sofferto tema del luogo della prestazione di servizi che abbia ad oggetto l’utilizzo di imbarcazioni da diporto, con una duplice azione: sia sulle prestazioni a breve (previste dall’articolo 7-quater della legge Iva) sia su quelle non a breve termine (previste dall’articolo 7-sexies), di fatto ridefinendo la fiscalità Iva di tutte le prestazioni di servizi tipiche del settore della nautica.

Il primo gruppo di operazioni, a breve termine, ossia con durata fino a 90 giorni, in questi ultimi mesi aveva formato oggetto di interventi normativi e applicativi di adeguamento alle richieste unionali, iniziati con la legge di Bilancio 2020. La richiesta della Commissione europea, che aveva aperto verso l’Italia una procedura di infrazione, era di abbandono delle percentuali forfettarie di utilizzo non europeo da escludere da tassazione (percentuali fissate da documenti di prassi risalenti alla circolare 49/E del 1992), in vista del riconoscimento del beneficio soltanto in presenza di un utilizzo dell’unità da diporto al di fuori dell’Ue effettivo e dimostrato con adeguati mezzi di prova.

Con l’articolo 1, commi 725 e 726, della legge di Bilancio 2020 era stato stabilito che, dal 1° aprile di quest’anno, l’utilizzo fuori dal territorio comunitario essenziale per stabilire la parte di corrispettivo territorialmente rilevante ai fini dell’Iva, in base all’articolo 7-quater del Dpr 633/72, dovesse essere non più forfettario ma effettivo e dimostrato con mezzi idonei.

Le regole per l’applicazione del nuovo regime erano però arrivate in ritardo rispetto al termine di 60 giorni indicato dalla legge di Bilancio, con provvedimento delle Entrate del 15 giugno 2020, che ne aveva così previsto un’applicazione non più dal 1° aprile 2020 ma ai contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento stesso.

Anche per le difficoltà applicative legate a importanti aspetti lasciati incerti dal provvedimento delle Entrate, risulta così opportuno il rinvio, disposto dall’articolo 48, comma 7, lettera b), del Dl semplificazioni, che sposta al 1° novembre la data di abbandono delle percentuali forfettarie e la decorrenza delle nuove regole di effettività e di prova nella determinazione del luogo della prestazione per i servizi a breve termine di locazione e noleggio di imbarcazioni da diporto.

Inaspettato risulta invece l’abbandono delle percentuali forfettarie in favore di principi di effettività e di prova con riferimento alle prestazioni di cui all’articolo 7-sexies: il Dl semplificazioni interviene così anche sulle prestazioni di locazione, anche finanziaria e di noleggio aventi ad oggetto unità da diporto non a breve termine.

In forza della modifica, dal 1° novembre, le percentuali presuntive di tassazione dei corrispettivi dei servizi basate sulla lunghezza e del sistema di propulsione (vela o motore) del mezzo di trasporto stabilite dalla circolare 49/E del 7 giugno 2002 non risulteranno più applicabili neanche ai contratti di leasing nautico non a breve o termine. Anche per queste prestazioni, pertanto, in ragione della modifica all’articolo 7-sexies, dovrà farsi ricorso ad adeguati mezzi di prova della navigazione dell’unità da diporto fuori dal territorio unionale.

È auspicabile che l’agenzia delle Entrate chiarisca gli aspetti lasciati incerti dal provvedimento del 15 giugno anche alla luce anche di tale estensione, così da permettere agli operatori di conoscere il carico fiscale atteso dei contratti a breve e a lungo termine prima della loro esecuzione.

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