Imposte

Nautica, la non imponibilità Iva va comunicata alle Entrate

Arrivano modifiche con la legge di Bilancio 2021

La non imponibilità Iva ex articolo 8-bis del Dpr 633/72 ottiene per norma regole certe ed è condizionata da una comunicazione dell’armatore all’agenzia delle Entrate. Questo è l’effetto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021. In particolare, la condizione relativa all’impiego in navigazione in alto mare delle navi destinate all’esercizio di attività commerciale, prima stabilita, con decorrenza 12 gennaio 2017, da interventi di prassi, viene introdotta nell’articolo 8-bis . La definizione introdotta nella legge segue il solco delle risoluzioni n. 2/E/2017, 69/E/2017, e n. 6/E/2018, che già avevano stabilito, che la condizione è soddisfatta dalle navi che hanno effettuato – nell’anno precedente quello per cui il regime veniva invocato, ovvero nell’anno in corso, in caso di nave nuova o discontinuità nell’utilizzo – oltre il 70% dei loro viaggi in alto mare.

Nella definizione di legge si confermano aspetti quali: la definizione di viaggio, la soglia qualificante del 70%, il limite territoriale inclusivo di acque non territoriali italiane per potere qualificare un viaggio come effettuato in alto mare, si conferma la possibilità di fare riferimento alla navigazione dell’anno in cui il regime di non imponibilità viene invocato (la legge la richiama espressamente il caso di «primo utilizzo», analogamente a quanto aveva in origine previsto la risoluzione n. 2/E/2017, lasciando ai successivi documenti di prassi l’enunciazione di altre situazioni in cui il regime, pur nel rispetto del principio di effettività, non risulta condizionato al dato storico).

La legge di Bilancio 2021 introduce poi una nuova disciplina di applicazione del regime che, seguendo lo schema applicativo già tracciato dal decreto Crescita per le dichiarazioni d’intento, dovrebbe risolvere lo squilibrio – in termini commerciali e di rischio – tra fornitore e armatore. Infatti, (i) il cliente in concreto beneficia del regime ed è in possesso delle informazioni cui l’applicabilità del regime risulta condizionata, mentre (ii) il fornitore è il soggetto passivo dell’imposta, è responsabile in caso di accertamento, ma risulta estraneo sia al beneficio della non imponibilità sia alle informazioni cui il regime è condizionato. I provvedimenti di prassi prevedevano al riguardo che l’armatore mettesse a disposizione del fornitore la documentazione ufficiale ovvero, ove impossibile, una dichiarazione circa il soddisfacimento della condizione, con le motivate ragioni per cui risultava impossibile fornire la documentazione probatoria.

La legge di Bilancio 2021 supera l’attestazione al fornitore basata sulla documentazione ufficiale e rende la dichiarazione dell’armatore lo strumento-presupposto per l’applicazione del regime di non imponibilità invocato.

Seppure il modello della dichiarazione dell’armatore sia rinviato dalla legge di Bilancio ad un provvedimento attuativo, viene stabilito che questa dovrà essere trasmessa in via telematica all’agenzia delle Entrate, che rilascerà apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione. Gli estremi del protocollo di ricezione dovranno essere indicati sulla fattura o sulla dichiarazione doganale di importazione.

Il provvedimento attuativo dovrà essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e dovrà stabilire «i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni» in argomento. Sarà un’occasione importante per completare la definizione degli aspetti ancora incerti, anche riguardo a quei soggetti, attività ed operazioni ricadenti nell’8-bis ma non condizionati alla navigazione «in alto mare».

Le disposizioni entreranno in vigore con riguardo alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che stabilisce la forma della dichiarazione «di alto mare».

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