Controlli e liti

Ne bis in idem sulle dichiarazioni fraudolente

Niente nuovo processo per altro reato nell’anno anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La sentenza definitiva per dichiarazione fraudolenta con indicazione di false fatture false esclude, per il ne bis in idem, un altro procedimento concernente il medesimo reato commesso nello stesso anno anche se relativo a documenti fittizi di altri fornitori. Il delitto, infatti, è connesso alla dichiarazione e non alle fatture. A enunciare questo interessante principio è la Corte di cassazione con la sentenza 28437 depositata il 22 luglio.

Un imprenditore veniva condannato in via definitiva per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture per l’anno 2014. Successivamente, per il medesimo anno veniva accertato l’inserimento nella (stessa) dichiarazione di altre fatture fittizie emesse però da differenti fornitori. In questo secondo procedimento la difesa rilevava la precedente condanna definitiva per il medesimo fatto con la conseguenza che, in applicazione del ne bis in idem, non poteva essere più giudicato. In base all’articolo 649 del Codice di procedura penale, infatti, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può esser sottoposto di nuovo a procedimento penale per il medesimo fatto

La Corte di appello non condivideva tale tesi: la preclusione del ne bis in idem comporta l’identità del fatto che impone una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato considerando tutti gli elementi costitutivi. Nella specie, tra l’altro, le fatture false inserite nella dichiarazione oggetto della sentenza definitiva erano differenti rispetto alla nuova contestazione.

La Suprema Corte ha accolto invece il ricorso dell’imputato sulla violazione del ne bis in idem. I giudici hanno innanzitutto ribadito la differenza tra la vigente dichiarazione fraudolenta con indicazione di fatture false e il reato precedente (legge 516/1982) di utilizzo di false fatture: l’attuale condotta si consuma con la presentazione della dichiarazione dei redditi e/o Iva, in passato, invece, l’illecito era connesso alla contabilizzazione dei falsi documenti.

Ne consegue che la diversità delle fatture false inserite nella medesima dichiarazione, non comporta l’esistenza di più delitti. In altre parole, l’identità del fatto è svincolata dalle fatture false differenti utilizzate e va riferita alla dichiarazione dello stesso anno e dello stesso tributo.

Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio al fine di accertare se le dichiarazioni 2014 oggetto dei due procedimenti riguardassero il medesimo o differenti tributi (redditi e Iva). Nel primo caso, infatti, sussisterebbe l’identità del fatto che precluderebbe, per il ne bis in idem, l’ulteriore procedimento.

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