Imposte

Negli enti religiosi Ires al 50% sui proventi da affitto degli immobili

Superata la vecchia impostazione delle Entrate eccessivamente restrittiva. La circolare 15/E ammette il beneficio sull’attività di locazione

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Aliquota Ires ridotta: ammessi anche gli enti religiosi, ma a determinate condizioni. L’agenzia delle Entrate con la circolare 15/E pubblicata lo scorso 17 maggio, fornisce importanti chiavi di lettura in merito all’applicabilità dell’articolo 6 del Dpr 601/1973. La disposizione normativa consente di poter fruire di un’agevolazione in termini di riduzione al 50% dell’Ires, e trova il suo fondamento nella particolare tipologia degli enti beneficiari e nella rilevanza sociale dell’attività svolta. L’imposta si applica nei confronti di determinati soggetti con una aliquota del 12% (anziché del 24%) a condizione che questi abbiano personalità giuridica.

Più nel dettaglio, tra i destinatari del regime di favore vi rientrano, ad esempio 1) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche; 2) istituti autonomi per le case popolari nonché 3) enti il cui fine è equiparato per legge a quelli di beneficenza o di istruzione. Una categoria quest’ultima in cui sulla base degli accordi lateranensi (articolo 7, numero 3 legge 121/1985) rientrano gli enti religiosi civilmente riconosciuti aventi fini di religione o di culto.

A tal proposito, l’agenzia delle Entrate ribadisce come ai fini della fruizione del regime di favore non sia sufficiente che gli enti interessati siano sorti con le finalità previste dalla norma ma, occorrerà, da un lato escludere che l’attività esercitata in via esclusiva o principale sia di natura commerciale e, dall’altro, accertare che l’eventuale attività commerciale non prevalente si ponga in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine istituzionale dallo stesso perseguito.

A nulla rileva la qualificazione dell’ente e la carenza di scopo di lucro istituzionalmente previste. Sulla scia di questo orientamento, potranno fruire del regime di favore previsto dall’articolo 6 citato le sole attività che si pongono in un rapporto di strumentalità diretta ed immediata con il fine di culto. Restano, invece, escluse in linea con l’orientamento giurisprudenziale (Cassazione 526/2021), le attività volte al procacciamento di mezzi economici . Un orientamento questo che ha da sempre portato l’amministrazione finanziaria a ritenere che dovesse essere esclusa dall’agevolazione in questione l’attività di locazione di immobili di proprietà (risposta 152/2018). Tuttavia, con la circolare 15/E l’agenzia delle Entrate, sembra aprirsi alla possibilità di includere nell’alveo dell’articolo 6 del Dpr 601/73 anche i redditi derivanti dal godimento del patrimonio immobiliare. Una lettura fornita sulla base dell’interpretazione della ratio della norma che dovrebbe applicarsi anche a tali proventi purché siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o culto.

D’altro canto, ragionando diversamente la norma non realizzerebbe le finalità essendo le attività religiose rese prevalentemente a titolo gratuito e non potrebbero mai generare di per sé redditi a cui applicare il dimezzamento dell’aliquota Ires. Mero godimento che deve essere finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell’ente che, nel caso di locazioni, si configura quando si risolve nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico.

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