Adempimenti

Negli enti del Terzo settore soci di diverse categorie con pari diritti

Il Lavoro chiarisce che volontari e lavoratori si contano per teste

di Gabriele Sepio

Governance e apporto del volontariato negli enti del Terzo settore (Ets): questi alcuni dei temi affrontati dalla nota del ministero del Lavoro numero 18244 del 30 novembre scorso che interviene anche su punti controversi.

Con riferimento alla governance, come già precisato su queste pagine, viene anzitutto chiarita la non applicabilità della disciplina della cooptazione (articolo 2386 Codice civile) ai componenti dell’organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore. Ammessa, invece, la possibilità per le organizzazioni di volontariato (Odv) di delegare la nomina di una minoranza di amministratori a soggetti esterni (articolo 26, comma 5, Codice terzo settore o Cts). Tuttavia, non si potrà prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 34 Cts che prevede l’obbligo che tutti gli amministratori siano scelti tra le persone fisiche associate o tra i propri associati degli enti affiliati. A ben vedere, infatti, lo statuto dell’Odv potrà affidare agli enti “qualificati” la nomina di una minoranza di amministratori prestando attenzione ad alcune accortezze.

In particolare, sarà necessario che il soggetto nominato goda della qualifica di associato dell’Odv oppure che la nomina di amministratori “esterni” all’associazione avvenga tra una rosa di soggetti individuati dagli stessi enti associati all’Odv. Il ministero, peraltro, nella nota scongiura l’ammissibilità di categorie di soci con diritti limitati. In particolare, l’esistenza di clausole statutarie che attribuiscono l’elettorato attivo solo ad alcuni associati contrasterebbe con i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.

Similmente, non è ammessa l’esclusione dall’elettorato passivo di alcune categorie di associati. Possono essere previsti limiti, invece, qualora l’associato sia sprovvisto di quei requisiti che, per legge o in base a previsioni statutarie, gli consentano di svolgere l’incarico (ad esempio incarichi politici o sindacali).

Per limitare l’elettorato passivo dovranno comunque sussistere canoni della ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza. Possibile, invece, una distinzione tra categorie di soci nel solo caso in cui si voglia attribuire ad una di queste un maggior impegno, anche economico, o si preveda una differenziazione delle attività da svolgere. In tale ipotesi, resta comunque esclusa la possibilità di limitare o ridurre i diritti associativi di chi non appartenga a tali categorie di soci.

Con riferimento, invece, al tema dell’apporto del volontariato, il ministero ammette la possibilità di utilizzare il cosiddetto “criterio per teste” ai fini del calcolo delle percentuali dei lavoratori impiegati dalle Odv e dalle associazioni di promozione sociale (Aps). Un criterio che d’altro canto sembra essere consentito dalle stesse disposizioni del Cts (articoli 33, comma 1, e 36 Cts).

Viene altresì chiarito il significato da attribuire alla nozione di lavoratore impiegato nell’ambito delle Odv e delle Aps. In particolare, tale qualifica deve attribuirsi esclusivamente a quei soggetti dotati di una posizione previdenziale e il cui rapporto lavorativo è contraddistinto dal carattere di stabilità e continuità.

Con la conseguenza che restano esclusi i lavoratori occasionali, nonché i cosiddetti «comandati o distaccati out». Al contrario, la categoria dei «comandati o distaccati in» rientra nella nozione di lavoratore stante l’apporto effettivo nonché la capacità di questi di incidere sullo svolgimento delle attività dell’ente. Grazie a questi criteri resterebbe fuori dal calcolo anche il cosiddetto lavoro sportivo (articolo 67 Tuir).Infine, la nota esclude la possibilità di svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte degli associati di una Odv.

Infatti, a parere del ministero, è da sconfessare l’applicazione in via analogica della disposizione che, per le Aps, prevede la possibilità di avvalersi delle prestazioni lavorative retribuite dei propri associati (articolo 36 Cts). La ragione di tale esclusione deve rinvenirsi nel carattere speciale della disposizione prevista dal legislatore per le sole Aps.

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