Iva, nell’organizzazione di eventi l’immobiliare può avere un peso secondario
Situazioni specifiche sotto la lente negli interpelli sulle prestazioni complesse
Le difficoltà interpretative in materia di territorialità Iva nell’ambito di operazioni complesse sono evidenti anche nel caso dell’organizzazione di eventi culturali o sportivi, nei quali la componente immobiliare può rappresentare o meno l’elemento predominante. Anche in queste situazioni va verificato a monte se si ricade nell’ipotesi della prestazione unica raggruppata, considerato che, nell’Iva, ciascuna prestazione dev’essere normalmente considerata distinta e indipendente.
Secondo la Corte di giustizia Ue una prestazione si considera unica quando due o più elementi/atti sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cause C-41/04 e C-276/09). In tal caso, occorre individuarne l’elemento predominante e verificare se sia o meno relativo a un immobile.
Nel caso dell’interpello 77/2018, un’associazione gestisce un compendio immobiliare e, per ampliare la propria attività, offre ai clienti - che organizzano in proprio gli eventi – anche servizi correlati alla messa a disposizione dei luoghi. Questi servizi aggiuntivi sono in parte “obbligatori” (progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento con proprio personale, presidio dell’ingresso, illuminazione, pulizia, eccetera), in parte sono resi su richiesta (fornitura arredi, intrattenimento musicale, ristorazione, eccetera).
Le Entrate rilevano che i servizi obbligatori, in quanto pattiziamente previsti come tali, non sono dissociabili dalla messa a disposizione dell’immobile, costituendo quindi “accessori” necessari della locazione degli spazi. Le prestazioni rilevano quindi nel luogo in cui è ubicato l’immobile, così come le prestazioni a richiesta, che devono essere considerate accessorie perché finalizzate a completare e migliorare la prestazione principale.
Diverse sono le conclusioni dell’interpello 35/2020, che tratta dell’organizzazione (consistente nella fornitura di servizi logistici e organizzativi) di un evento culturale. L’elemento predominante della prestazione (unitaria) complessa non è riconducibile a un servizio immobiliare, in quanto l’uso dell’immobile rappresenta solo uno degli elementi utili al perseguimento dello scopo, ossia l’organizzazione dell’evento, con conseguente applicazione dell’articolo 7-ter, Dpr 633/72.
Il tema delle prestazioni complesse è analizzato anche nell'interpello 62/2020 in cui vi è un corrispettivo unitario pagato da alcuni artisti per partecipare a una competizione che prevede una selezione, con esposizione delle opere sul portale dell’evento, a cura di una giuria internazionale per poi accedere alla mostra finale che si terrà in un immobile in locazione e nella quale sarà designato il vincitore. La quota d’iscrizione (territorialmente inquadrabile per le Entrate nell’articolo 7-quinquies) non dev’essere scomposta perché l’esposizione on-line risulta accessoria alla partecipazione alla mostra.
Simona Ficola, Benedetto Santacroce
Riviste