Imposte

Iva, nell’organizzazione di eventi l’immobiliare può avere un peso secondario

Situazioni specifiche sotto la lente negli interpelli sulle prestazioni complesse

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le difficoltà interpretative in materia di territorialità Iva nell’ambito di operazioni complesse sono evidenti anche nel caso dell’organizzazione di eventi culturali o sportivi, nei quali la componente immobiliare può rappresentare o meno l’elemento predominante. Anche in queste situazioni va verificato a monte se si ricade nell’ipotesi della prestazione unica raggruppata, considerato che, nell’Iva, ciascuna prestazione dev’essere normalmente considerata distinta e indipendente.

Secondo la Corte di giustizia Ue una prestazione si considera unica quando due o più elementi/atti sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cause C-41/04 e C-276/09). In tal caso, occorre individuarne l’elemento predominante e verificare se sia o meno relativo a un immobile.

Nel caso dell’interpello 77/2018, un’associazione gestisce un compendio immobiliare e, per ampliare la propria attività, offre ai clienti - che organizzano in proprio gli eventi – anche servizi correlati alla messa a disposizione dei luoghi. Questi servizi aggiuntivi sono in parte “obbligatori” (progettazione, organizzazione e realizzazione dell’evento con proprio personale, presidio dell’ingresso, illuminazione, pulizia, eccetera), in parte sono resi su richiesta (fornitura arredi, intrattenimento musicale, ristorazione, eccetera).

Le Entrate rilevano che i servizi obbligatori, in quanto pattiziamente previsti come tali, non sono dissociabili dalla messa a disposizione dell’immobile, costituendo quindi “accessori” necessari della locazione degli spazi. Le prestazioni rilevano quindi nel luogo in cui è ubicato l’immobile, così come le prestazioni a richiesta, che devono essere considerate accessorie perché finalizzate a completare e migliorare la prestazione principale.

Diverse sono le conclusioni dell’interpello 35/2020, che tratta dell’organizzazione (consistente nella fornitura di servizi logistici e organizzativi) di un evento culturale. L’elemento predominante della prestazione (unitaria) complessa non è riconducibile a un servizio immobiliare, in quanto l’uso dell’immobile rappresenta solo uno degli elementi utili al perseguimento dello scopo, ossia l’organizzazione dell’evento, con conseguente applicazione dell’articolo 7-ter, Dpr 633/72.

Il tema delle prestazioni complesse è analizzato anche nell'interpello 62/2020 in cui vi è un corrispettivo unitario pagato da alcuni artisti per partecipare a una competizione che prevede una selezione, con esposizione delle opere sul portale dell’evento, a cura di una giuria internazionale per poi accedere alla mostra finale che si terrà in un immobile in locazione e nella quale sarà designato il vincitore. La quota d’iscrizione (territorialmente inquadrabile per le Entrate nell’articolo 7-quinquies) non dev’essere scomposta perché l’esposizione on-line risulta accessoria alla partecipazione alla mostra.

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