Diritto

Negli Ocri chiamati professionisti specializzati

Rivisti i requisiti per l’accesso all’Albo dei curatori

di Paolo Rinaldi

Il decreto correttivo introduce agli artticolo 35 e 36 importanti modifiche riguardo agli albi dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Cci.

Si è omogeneizzata la qualità dei soggetti che, in base alla disciplina transitoria stabilita dall’articolo 352 Cci, possono fare parte del collegio di esperti incaricati della procedura di allerta agli Ocri, eliminando la previgente possibilità che il membro nominato dall’associazione di categoria potesse essere dotato di minore professionalità rispetto a quelli designati dal presidente del tribunale delle imprese e dal presidente della Cciaa. Tutti e tre gli esperti, sino alla istituzione dell’albo di cui all’articolo 356, dovranno dunque essere individuati tra i dottori commercialisti ed esperti contabili o gli avvocati, che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Più incisive sono le modifiche alle disposizioni dell’articolo 356 Cci riguardo l’albo “a regime”. Si è riconosciuta la maggiore specializzazione sulla crisi da parte di dottori commercialisti, esperti contabili ed avvocati, che necessiteranno solo di quaranta ore di formazione specifica, invece delle duecento ore tuttora richieste ai consulenti del lavoro. È stato inoltre dimezzato da quattro a due il numero di procedure nelle quali documentare la nomina negli ultimi quattro anni quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, per tenere conto della durata spesso molto prolungata di talune procedure che avrebbe limitato notevolmente l’accesso di professionalità molto valide.

È stato infine esteso anche ai cosiddetti “esperti della continuità” il diritto ad essere nominati (solo) quali esperti nell’Ocri: ora anche tutti gli soggetti di cui all’articolo 352 non previsti nell’originaria formulazione dell’articolo 356 – in primis attestatori e advisors – potranno chiedere l’iscrizione all’albo, beninteso esclusivamente per l’attività da svolgere presso gli Ocri e non quali curatori, commissari o liquidatori giudiziali - ruoli che restano prerogativa dei soggetti maggiormente specializzati. In questo modo agli Ocri accedono risorse professionali specializzate nell’assistenza ad imprese in continuità aziendale, essenziali in questa prima fase di gestione della crisi.

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