Imposte

Negozi, credito d’imposta sugli affitti anche con ricavi oltre 15 milioni di euro

Bonus per i canoni pagati da gennaio a maggio 2021 con fatturato in calo del 30%

di Lorenzo Pegorin

Bonus affitti anche agli esercenti attività di commercio al dettaglio con più di 15 milioni di euro di ricavi.

È quanto prevede il nuovo comma 2 bis introdotto in sede di conversione del Dl 73/2021 (Sostegni bis) in tema di bonus affitti (articolo 28 commi 1 e 2 del Dl 34/2020) con riferimento ai canoni di locazione pagati per i mesi da gennaio a maggio 2021.

L'articolo 4 del Dl 73 aveva, in origine, previsto l'estensione di altri tre mesi dell'applicazione del credito d'imposta per le imprese turistico-ricettive (strutture alberghiere e agrituristiche), agenzie di viaggio e turismo, tour operator e stabilimenti termali fino al 31 luglio 2021 (in precedenza era fino al 30 aprile), nonché l'ulteriore previsione di destinare alla generalità dei contribuenti il bonus affitti per le mensilità da gennaio a maggio 2021, in relazione al verificarsi di un calo del fatturato di almeno il 30% calcolato sull'anno pandemico.

Tale ultima estensione riguardava però solo i soggetti esercenti attività d'impresa e arte o professione con volume di ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro; ora la legge di conversione interviene nella direzione sopra indicata prevedendo un'estensione anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel 2019.Il presupposto per l'ottenimento del beneficio resta quello legato al calo medio mensile del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% da verificare sull'anno pandemico (1° aprile – 31 marzo 19/20 su identico periodo 20/21).

Va precisato tuttavia che il bonus affitti 2021 per questi soggetti viene riconosciuto in misura ridotta. Esso diventa infatti pari al 40% (e non al 60%) dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e al 20% (e non al 30%), per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.Va detto, comunque, che le citate misure sono maggiori rispetto a quelle specifiche per i dettaglianti che erano previste nel comma 3-bis dell'articolo 28 del Dl 34/2020 in cui l'entità del credito d'imposta spettante era determinata rispettivamente nella misura del 20 e del 10%.

Il credito d'imposta spetta per le start up che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo di fatturato. La legge prevede inoltre che, anche questo bonus rimane da classificarsi quale aiuto di Stato nei limiti e alle condizioni previste dal quadro temporaneo nell'attuale emergenza Covid-19, dalla normativa in vigore.

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