Imposte

Negozi e botteghe, tax credit sugli affitti dal 25 marzo con tante esclusioni

La pubblicazione del codice tributo «6914» sblocca l’utilizzo in F24: niente bonus per le attività non sospese

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di Gianluca Dan


Tutto pronto o quasi, dopo la risoluzione 13/E/2020, per la fruizione del credito d’imposta, pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, spettante dal 25 marzo alle imprese conduttrici di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

L’articolo 65 del Dl 18/2020 (Cura Italia) riconosce il credito d’imposta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, solamente ai soggetti esercenti attività d’impresa. Risultano pertanto esclusi i lavoratori autonomi anche se dovessero esercitare la loro attività in un immobile accatastato C/1.


Le attività escluse
La norma e la relazione illustrativa evidenziano che il credito d’imposta non si applica alle attività indicate agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 ovvero a quelle attività che sono state identificate come essenziali, tra le quali vi sono le farmacie, parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari di prima necessità.


Il Dpcm 11 marzo 2020 ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Lo stesso decreto ha sospeso le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

Pertanto il credito di imposta spetta alle imprese per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività ad opera del Dpcm 11 marzo 2020 a decorrere dal 12 marzo fino al 25 marzo (salvo future possibili proroghe).

Il codice tributo
La risoluzione 13/E/2020 ha istituito il codice tributo 6914 per l’utilizzo esclusivo in compensazione dal 25 marzo, tramite modello F24, del credito di imposta che ciascuna impresa calcolerà in proprio.

Al riguardo la norma determina il credito di imposta in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 senza chiarire se, per usufruire del credito d’imposta il canone debba essere effettivamente pagato o meno. Logica vorrebbe che il conduttore non possa ottenere un doppio vantaggio derivante dal non pagamento del canone e dal credito d’imposta ma il decreto non lo chiarisce. L’accollo parziale del 60% del costo del canone da parte dello Stato, anche se sottoforma di credito d’imposta, dovrebbe pertanto ristorare il conduttore dell’impossibilità di utilizzare l’immobile.

I canoni non riscossi
Il proprietario dell’immobile persona fisica, ad oggi, non ha invece alcuna tutela in quanto potrebbe non percepire i canoni pattuiti ed essere obbligato a dichiararli anche se non riscossi. Al riguardo torna di attualità la sentenza 348/2019 della Cassazione la quale ha chiarito che il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto.

Le attività indicate nell’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 - Commercio al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (Ict) in esercizi specializzati (codice Ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Le attività indicate nell’allegato 2 del Dpcm 11 marzo 2020 - Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

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