Imposte

Nei lavori condominiali obbligo di conferma per chi ha rilasciato il visto

Avvicinandosi la scadenza del 16 marzo, cresce il numero di comunicazioni di cessione del credito. Esistono eccezioni alla regola generale in base alla quale chi appone il visto invia anche l’opzione

di Giorgio Gavelli

Avvicinandosi la scadenza del 16 marzo, ormai prossima, in assenza di una proroga, cresce il numero delle comunicazioni di cessione del credito e sconto in fattura trasmesse all’agenzia delle Entrate, relativamente in particolare alle spese sostenute nel corso del 2022. Anche perché prima avviene l’invio, prima il credito viene veicolato nella disponibilità del cessionario o del fornitore, che può così accettarlo e poi può destinarlo materialmente alla compensazione.

Normalmente la comunicazione di cessione e sconto viene inviata dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, ma esistono due eccezioni, descritte al paragrafo 4 del provvedimento del 3 febbraio del 2022 (protocollo 35873):

1) l’invio diretto da parte del beneficiario del bonus (o dell’amministratore di condominio), in assenza di visto di conformità perché si tratta di “bonus minore” (diverso dal superbonus) con interventi in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (articolo 121, comma 1-ter, lettera b, Dl 34/2020);

2) la trasmissione da parte dell’amministratore di condominio (o del condòmino incaricato nei condomini minimi) per gli interventi sulle parti comuni, come alternativa alla trasmissione da parte di chi appone il visto di conformità.

In quest’ultimo caso va ricordato che il provvedimento citato prima richiede che «il soggetto che rilascia il visto indicato nella comunicazione è tenuto a confermarlo mediante l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate», indicazione che compare anche nella ricevuta di trasmissione della comunicazione.

Operativamente si tratta, per il professionista, di accedere alla propria home page personale del sito dell’agenzia delle Entrate, tenendo a disposizione i dati della comunicazione che è stata inviata, selezionare poi in successione le voci “servizi”, “agevolazioni”, “comunicazioni opzioni per interventi edilizi e superbonus”, “visto di conformità” e, infine, “apponi/visualizza visto”.

Con la conferma di questa operazione, dopo questi passaggi, si ottiene una ricevuta, che riporta la segnalazione che il visto di conformità è stato regolarmente apposto.

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