Finanza

Nei Pir alternativi diventa possibile la pluralità di prodotti

Sale la soglia di investimento consentito per potenziare i benefici fiscali legati ai piani di risparmio

di Marco Piazza

Per potenziare i benefici fiscali legati ai piani individuali di risparmio (Pir), il disegno di legge di Bilancio per il 2022 uscito dalla commissione Finanze del Senato prevede per i Pir tradizionali un innalzamento della soglia di investimento annuale consentito da 30.000 euro a 40.000 euro e della soglia complessiva da 150.000 a 200.000 euro.

Per i Pir alternativi, resta la soglia massima di investimento annuale di 300.000 euro e totale di 1.500.000 euro, ma viene soppresso il divieto di detenere più di un Pir.

Entrambe le norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022, senza che sia previsto un regime transitorio. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2022:

sarà possibile fruire delle nuove soglie più elevate anche per i Pir tradizionali già esistenti;

ogni persona fisica potrà detenere - oltre a un Pir tradizionale - anche più di un Pir alternativo, fermo restando che l’investimento annuo nell’insieme dei Pir alternativi non dovrà eccedere la soglia di 300.000 euro e l’investimento complessivo non dovrà superare la soglia di 1.500.000 euro.

Non è chiara, invece, la modifica all’articolo 1, commi 219 e seguenti della legge 178/2020. È la norma che ha introdotto, in relazione ai Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021 e detenuti per almeno cinque anni.

Il credito d’imposta – che non può eccedere il 20% dell’intera somma investita negli investimenti qualificati, fino al momento di realizzazione della minusvalenza - è utilizzabile in dieci quote costanti nella dichiarazione dei redditi ed è anche utilizzabile in compensazione nel modello F24, senza limiti d’importo.

L’emendamento in corso di approvazione mira probabilmente ad estendere il meccanismo ai Pir costituiti dal 1° gennaio 2022 in relazione agli investimenti fatti entro il 31 dicembre 2022, anche se a condizioni meno favorevoli (nei limiti del 10%, anziché 20% della intera somma destinata ad investimenti qualificati e in quindici quote costanti anziché in dieci).

Tuttavia, l’emendamento è formulato in modo tale da abrogare - di fatto - la legislazione di favore introdotta lo scorso anno, sostituendola con quella nuova applicabile solo agli investimenti qualificati fatti nel 2022 in Pir costituiti nel 2022. Poiché una così palese lesione dell’affidamento dei contribuenti non può essere voluta, ci si può aspettare una riformulazione in sede di approvazione finale.

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