Contabilità

Terzo settore, nel bilancio le informazioni per mantenere lo status di Ets

Bilanci come benchmark degli enti del Terzo settore anche per gli adempimenti civilistici e fiscali. Con il volume pubblicato dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) e Fondazione Nazionale dei Commercialisti arriva l’aggiornamento sullo stato dell’arte della disciplina contabile degli enti del Terzo settore (Ets). Si chiude, infatti, il cerchio sull’attività di analisi condotta dal Cndcec, a valle sia delle novità recate dal Dm 5 marzo 2020 (recante i modelli di bilancio degli Ets) che del principio contabile Oic 35, pubblicato lo scorso febbraio.

Diversi gli aspetti su cui interviene il documento che confermano il ruolo che il bilancio assolve nel Terzo settore quale strumento di rendicontazione e informazione. Quest’ultimo diventa, dunque, punto di riferimento non solo dal punto di vista tecnico-contabile ma anche civilistico, per alcuni rilevanti adempimenti previsti dal Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts). Si pensi, ad esempio, al tema legato alle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’articolo 6 del Cts. Proprio dal bilancio potrà, infatti, verificarsi il rispetto dei limiti di secondarietà, secondo i criteri fissati dal Dm 107/2021. Ciò in quanto, ove lo stesso sia redatto secondo la modulistica di cui al citato Dm 5 marzo 2020, l’ente potrà agevolmente effettuare il test di raffronto tra entrate/costi complessivi e ricavi, posto che quelli da attività diverse sono iscritte nell’apposita area B del rendiconto gestionale. Ma non solo. Nei bilanci del Terzo settore trova, per la prima volta, ingresso in maniera compiuta l’imputazione dei costi e proventi figurativi, centrali per la valorizzazione contabile del volontariato. Prova ne è la possibilità per gli enti di darne espressa indicazione a piè del rendiconto gestionale ovvero, per gli Ets con ricavi non superiori a 220mila euro annui, a piè del rendiconto per cassa. Ai fini fiscali, proprio dalla rappresentazione contabile contenuta in bilancio potrà effettuarsi il test di cui all’articolo 79 del Cts, vòlto a qualificare come commerciale o meno le attività svolte nonché la natura dell’ente nel suo complesso.

Nello stesso senso, i bilanci consentiranno ad organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) la verifica in ordine all’accesso o meno al regime forfetario di cui all’articolo 86 del Cts, non ancora operativo ma comunque subordinato al rispetto del plafond dei 130mila euro di entrate annue da attività commerciali. Ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda, poi, la riclassificazione dei bilanci 2020 secondo gli schemi di cui al Dm 5 marzo 2020. Come ribadito anche dall’Oic 35, per evitare qualsiasi aggravio per gli enti, si conferma la possibilità di non presentare il bilancio comparativo. Si tratta, dunque, di chiarimenti rilevanti, specie per quelle realtà, quali Onlus, Odv e Aps che, in quanto Ets di diritto nel periodo transitorio, saranno tenute ad adottare da quest’anno gli schemi ministeriali per la redazione del bilancio 2021.

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