Imposte

Nel calcolo della super Ace priorità alle variazioni 2021

Da inserire solo in seguito gli incrementi e i decrementi realizzati fino al 2020. L’aumento finale 2021 rileva per la super Ace 15% nei limiti di 5 milioni

di Luca Gaiani

Effetto Lifo per le variazioni di patrimonio nel calcolo della deduzione Ace dell’esercizio 2021. Il percorso per determinare l’importo da portare a riduzione del reddito imponibile nel modello redditi 2022 richiede di considerare prioritariamente gli incrementi e i decrementi realizzati nel 2021 che, nei limiti di 5 milioni, sfruttano la super-Ace del 15%, e solo successivamente le variazioni positive e negative realizzate fino al 2020, che sono soggette alla misura ordinaria dell’1,3 per cento.

Doppio calcolo

L’agevolazione Ace, che fino al 2020 ha richiesto un unico calcolo cumulativo per tutte le variazioni patrimoniali stratificate a partire dal 2011, per l’esercizio 2021 si sdoppia in due conteggi: super-Ace 15% e Ace ordinaria 1,3 per cento.

Il calcolo si effettua partendo dagli incrementi e dai decrementi patrimoniali più recenti (quelli del 2021) che vanno riepilogati nel prospetto RS112A e che generano, fino a 5 milioni, la super deduzione del 15 per cento. Le componenti della variazione incrementativa sono l’utile del 2020 destinato a riserve diverse da quelle indivisibili dall’assemblea tenuta nel 2021 e i conferimenti in denaro dei soci (comprese le rinunce a crediti derivanti da precedenti finanziamenti) effettuati nel 2021, da assumere nel loro intero importo a prescindere dalla data di versamento.

Solo se l’incremento netto 2021 (ridotto cioè di variazioni decrementative) supera 5 milioni si dovrà procedere, per la sola eccedenza, al ragguaglio.

SUPER-ACE

ACE ORDINARIA

Rivalutazione 2020 in super Ace

Nelle poste incrementative entra anche la parte di riserva di rivalutazione del bilancio 2020 che diventa realizzata a seguito dell’ammortamento dei maggiori valori iscritti a conto economico nel 2021 (importo da moltiplicare per il 97% ovvero per l’87% se la riserva era stata affrancata).

Si considerano poi i decrementi (distribuzioni di riserve e rimborsi di capitale) e le riduzioni antielusive, sempre se effettuate nel 2021, nonché le sterilizzazioni riferite al medesimo anno. Con riguardo a queste ultime (incremento di finanziamenti a società del gruppo e incremento di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni) è da ritenere infatti che per la super Ace vadano considerati solo gli ulteriori incrementi dell’esercizio 2021; si tratterà della differenza, se positiva, tra l’incremento complessivo (2021 vs.2010) e quello eventualmente già realizzato a fine 2020. Se la differenza sul 2020 è negativa (riassorbimenti 2021), è da ritenere che la stessa debba essere portata a riduzione delle sterilizzazioni dell’Ace ordinaria. Ad esempio, incremento 2021-2010=900; incremento 2020-2010 =1.000: nessuna sterilizzazione sulla super Ace; sterilizzazione di 900 per l’Ace ordinaria. L’incremento finale 2021 rileva per la super Ace 15% nei limiti di 5 milioni. Incrementi netti eccedenti si trasferiscono al secondo calcolo per essere aggiunti a quelli del periodo 2011-2020. Se la differenza è negativa (decrementi 2021 superiori agli incrementi 2021), l’importo si sottrae dalla base Ace ordinaria nel secondo conteggio.

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