Nel frontespizio di Redditi la data di efficacia di scissione o fusione
Generalmente il periodo d’imposta coincide con l’anno solare e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre; tuttavia tale regola contiene due importanti eccezioni da cui scaturisce conseguentemente la necessità di adattare la disciplina fiscale alle loro peculiarità: le operazioni straordinarie e le società con esercizio a cavallo d’anno. In entrambe queste ipotesi occorre prestare attenzione alle norme ad esse applicabili, con particolare riferimento, che approfondiremo in queste righe, alla dichiarazione reddituale, alla modulistica da utilizzare e alle differenti tempistiche da tener presente.
Anzitutto va ribadito che lo slittamento al 31 ottobre 2018 dei termini di presentazione delle dichiarazioni riguarda quei contribuenti, per cui normalmente il termine di presentazione della dichiarazione, in base alle precedenti disposizioni, scadrebbe il 30 settembre 2018, come confermato dall’Agenzia a Telefisco 2018.
Ciò quindi non vale nel caso di società aventi l’esercizio a cavallo, per esempio quelle con l’esercizio con decorrenza 1° luglio 2017-30 giugno 2018, nel rispetto del termine ultimo dei nove mesi, dovranno presentare il modello Redditi 2018 entro il 1° aprile 2019 cadendo di domenica il 31 marzo 2019.
Tantomeno vale per le società che hanno avviato delle operazioni straordinarie quali la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione totale avvenute entro la fine dell’anno 2017. Si applicano in tale ipotesi gli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998, per cui occorre presentare la dichiarazione, esclusivamente in forma telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Andando nel dettaglio delle singole operazioni, nel caso della liquidazione a seguito della chiusura del procedimento, il liquidatore presenta la dichiarazione che risulta dalle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura o al deposito del bilancio finale, nei casi in cui sia prescritto. In presenza di scioglimento senza messa in liquidazione o di mancata ricostituzione della pluralità dei soci, si rispettano i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni.
In ipotesi di trasformazione deve essere presentata in via telematica la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data. Stesso discorso nel caso della fusione, in cui sarà la società risultate dall’operazione o incorporante ad avere l’onere dell’invio del modello relativo alla frazione di esercizio delle società fuse. In presenza di scissione, i termini decorrono dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto redatto e registrato dal notaio.
Va ricordato infine che nel frontespizio dei modelli dichiarativi occorre fornire indicazione della data di efficacia giuridica della fusione o della scissione. In particolare, le istruzioni dei modelli precisano che va indicata, nell’ultima dichiarazione della società fusa o scissa relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell’operazione straordinaria.