Professione

Nel mirino del Fisco anche i costi non riaddebitati nella fattura ai clienti

Le Entrate spesso impongono la tassazione delle spese sostenute dal professionista per conto dei clienti

di Rosanna Acierno

Negli ultimi tempi osservate speciali sono anche le spese sostenute per lo svolgimento di un incarico professionale e che non risultano addebitate ai clienti in parcella. Sempre più di frequente, infatti,l’ agenzia delle Entrate riprende a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva le spese sostenute dal professionista per conto dei clienti, disconoscendo così la loro integrale deduzione, in assenza di un corrispondente ed immediato riaddebito al cliente.

La questione è rilevante perché riguarda tutti i professionisti (di solito, avvocati e commercialisti, ma anche ingegneri) che sostengono costi - per esempio, spese di cancelleria e stampati, per contrassegni postali e per notifiche, per visure e certificati, ma anche per taxi e altri viaggi - per l’espletamento di incarichi conferiti da propri clienti, costi che poi deducono integralmente dal reddito imponibile nell’esercizio in cui sono stati sostenuti, ritenendo rispettato il requisito dell’inerenza, a prescindere dal loro analitico riaddebito in fattura.

La verifica fiscale comincia, generalmente, con l’invito ai professionisti a esibire la documentazione contabile comprovante i costi sostenuti. In realtà, l’invito viene rivolto a quei professionisti che, in un determinato anno di imposta, risultano avere un’incidenza di costi sui compensi superiore, sia in termini di valore assoluto che in termini percentuali, a soglie fissate annualmente dalle stesse Entrate. Se emerge che il professionista ha dedotto spese che, seppur documentate e verosimilmente riconducibili all’attività professionale, non sono state immediatamente ribaltate sui clienti in fattura, l’ufficio ne contesta la deducibilità per difetto di inerenza giacché, secondo anche quanto precisato con la risoluzione 69/E del 2003, non avrebbero concorso a determinare il reddito imponibile.

Seppure nella piena consapevolezza che non vi è alcuna disposizione normativa che vieti al professionista di dedurre costi documentati, sostenuti nell’esercizio della professione, che non sono stati ancora rimborsati ovvero che non saranno mai rimborsati dai clienti, in vista di eventuali contestazioni è opportuno adottare alcune cautele.

In particolare, qualora il professionista abbia intenzione di sopportare egli stesso le spese vive per lo svolgimento dell’incarico professionale conferitogli, è innanzitutto necessario che tali costi siano tutti documentati e pagati, laddove possibile, mediante strumenti tracciabili. Inoltre, è fondamentale tenere una contabilità ordinata che consenta di riferire analiticamente i predetti costi sostenuti ai singoli incarichi professionali espletati. Nella lettera di incarico che il cliente sottoscrive all’atto del conferimento sarebbe altresì opportuno precisare che il compenso stimato è comprensivo dei costi che saranno sostenuti dal professionista per l’espletamento dell'incarico.

In questo modo, verosimilmente, in caso di verifica, si riuscirà a dimostrare, da un lato, l’effettivo sostenimento dei costi sostenuti e, dall’ altro, la correlazione tra l’incarico svolto e il compenso incassato e, dunque, l’inerenza, e la volontà di non riaddebitare analiticamente le predette spese al cliente, anche in attuazione di una strategia di maggiore fidelizzazione del cliente, di maggiore valorizzazione della prestazione intellettuale e di riduzione degli oneri amministrativi/gestionali.

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