Adempimenti

Nel modello Iva 2020 spazio alle liquidazioni periodiche dell’ultimo trimestre 2019

Le istruzioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni: eccedenze in compensazione o a rimborso

(Adobe Stock)

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le eccedenze Iva a credito del modello Iva 2020, compresa l’eventuale quota proveniente dai quadri VQ e VN, possono essere utilizzate in compensazione o chieste a rimborso con le tradizionali modalità. Nella dichiarazione relativa al 2019 è stato introdotto anche il quadro VP, destinato ad accogliere i dati delle liquidazioni Iva relative al quarto trimestre. È stato poi previsto il rigo VO35 per effettuare la scelta per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari da parte dei soggetti che svolgono attività enoturistica.

I crediti Iva relativi ad anni precedenti il 2019 “sospesi” per effetto dell’omissione di versamenti periodici, sbloccati mediante la presentazione di dichiarazioni integrative o il pagamento di avvisi bonari e/o cartelle di pagamento, sono monitorati nei quadri VN e VQ. La quota dei crediti “liberata” va riportata rispettivamente nei righi VL11 e VL12. Diversamente, i versamenti Iva effettuati a seguito di avvisi d’irregolarità o di cartelle di pagamento relativi al 2019 vanno indicati direttamente nelle colonne 4 e 5 del rigo VL30, mentre quelli spontanei, anche da ravvedimento operoso, in colonna 2.

In questo modo, detti crediti concorreranno alla liquidazione dell’imposta annuale. Se il saldo riporta un’eccedenza a credito, questa può essere utilizzata secondo le consuete modalità (compensazione, rimborso o riporto in avanti) e seguendo le regole generali in materia di F24 e visto di conformità.

Nel modello Iva 2020 è stato inserito un ulteriore quadro: il VP, nel quale indicare i dati delle liquidazioni periodiche relative all’ultimo trimestre 2019. Sostanzialmente, il nuovo quadro non fa altro che replicare le informazioni già richieste nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe). Si segnala che nei campi 4 e 5 di VP1 vanno forniti i dati relativi a liquidazione Iva di gruppo e operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive. Va ricordato che l’art. 12-quater del Dl 34/2019 ha previsto la facoltà di non inviare la Lipe relativa al quarto trimestre se la dichiarazione viene presentata entro febbraio. Nella sostanza, non si è fatto altro che incorporare (praticamente tale e quale) il modello Lipe nella dichiarazione annuale. Resta comunque ferma la possibilità d’inviare autonomamente la Lipe e la dichiarazione annuale (senza compilare il VP).

Con la dichiarazione è poi possibile sanare (quadro VH) eventuali violazioni commesse in relazione alle Lipe dei primi tre trimestri 2019, seguendo le istruzioni fornite con la risoluzione 104/E/2017. La sanzione per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione è quella prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997: da 500 a 2.000 euro (ridotta alla metà se la correzione avviene entro 15 giorni dal termine), eventualmente diminuita per effetto del ravvedimento operoso. Va ricordato che se la regolarizzazione avviene dopo la presentazione del modello Iva è dovuta anche la sanzione per infedele dichiarazione.

I soggetti che hanno svolto dal 2019 l’attività di enoturismo (art. 1, commi 502-505, della legge 205/2017) in regime ordinario tramite comportamento concludente, devono comunicarne l’opzione, vincolante per un triennio, compilando il rigo VO35.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©