Adempimenti

Nel modello Iva l’ultima comunicazione Lipe 2020

L'invio entro il 1° marzo evita di inviare i dati della liquidazione periodica

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La lunga stagione delle dichiarazioni annuali è già iniziata. Per i contribuenti Iva, la dichiarazione annuale relativa al 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il primo febbraio 2021 e il 30 aprile 2021. I contribuenti Iva che presenteranno la dichiarazione annuale entro il primo marzo 2021 (il 28 febbraio, di scadenza, è domenica) eviteranno di presentare la liquidazione periodica (Lipe) del quarto trimestre 2020. Chi presenterà i conti dell’anno 2020 entro il primo marzo 2021 dovrà però compilare il quadro VP “liquidazioni periodiche Iva”, che è infatti riservato ai contribuenti che, anticipando la scadenza ultima del 30 aprile 2021, devono comunicare con la dichiarazione annuale Iva i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre 2020, sia se contribuenti mensili, sia se trimestrali.

Obbligati ed esonerati

Di norma, devono presentare la dichiarazione annuale Iva gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, titolari di partita Iva. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, in particolare:

- i contribuenti che per l’anno 2020 hanno registrato solo operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto Iva, Dpr 633/1972, salvo che siano tenuti alle rettifiche della detrazione Iva, o hanno registrato operazioni intracomunitarie, o che hanno effettuato acquisti per i quali l’Iva è dovuta da parte dell’acquirente (acquisti di oro, argento puro, rottami, eccetera);

- i contribuenti che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, hanno effettuato solo operazioni esenti;

- i contribuenti che nell’anno 2020 si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014);

- le persone fisiche che nell’anno 2020 si sono avvalse del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, decreto - legge 98/2011);

- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti a norma dell’articolo 34, sesto comma, del decreto Iva, cioè con volume d’affari del 2019 non superiore a 7mila euro;

- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al decreto sugli intrattenimenti, Dpr 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva, a norma dell’articolo 74, sesto comma, del decreto Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.

I termini per i pagamenti

Per pagare il saldo annuale Iva, il termine per il pagamento scade il 16 marzo 2021. L’importo minimo da versare è pari a 11 euro. Il versamento del saldo annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione, o frazionando dal 16 marzo le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. Le rate devono essere versate entro il 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre 2021.

Si può anche spostare il pagamento al 30 giugno 2021, cioè entro il termine previsto per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, maggiorando l’Iva dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. I contribuenti potranno anche eseguire i pagamenti entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2021, cioè entro il 30 luglio 2021, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) di un ulteriore 0,40 per cento.

Si ricorda che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24. Ad esempio, in caso di compensazione del saldo Iva con i crediti del modello Redditi 2021, per il 2020, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 16 marzo 2021. Se il debito del saldo Iva è superiore ai crediti del modello Redditi 2021, lo 0,40% si applica sulla differenza.

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