Imposte

Nel noleggio di barche regime Iva dal satellite

Il provvedimento delle Entrate in pubblica consultazione fino al 3 giugno

di Carla Bellieni e Simona Ficola

Questo è un primo elemento introdotto dall’agenzia delle Entrate nella bozza del provvedimento, in pubblica consultazione fino al 3 giugno, di attuazione dell’articolo 1, comma 725 della legge di Bilancio 2020. Quanto alla decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nel provvedimento, ne è stabilita l’applicazione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del provvedimento stesso. In ambito unionale, infatti, per le operazioni di locazione e noleggio a breve termine, vale a dire di durata non superiore a 90 giorni, delle imbarcazioni da diporto il luogo della prestazione di servizio è il luogo in Europa in cui l’imbarcazione è effettivamente messa a disposizione del destinatario. La stessa norma unionale, tuttavia, al fine di evitare casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, ammette la possibilità di spostare il luogo di imposizione al di fuori della Ue qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi avvenga al di fuori dell’Unione europea.

La possibilità è stata accolta dal legislatore domestico; infatti l’articolo 7-quater, lettera e) del Dpr 633/1972 prevede che le prestazioni di locazione, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi da diporto messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato sono territorialmente rilevanti in Italia sempreché l’utilizzo avvenga all’interno del territorio della Comunità.

Con una interpretazione di prassi secondo cui veniva considerato difficoltoso seguire i movimenti delle imbarcazioni, erano state stabilite delle percentuali indicative di presumibile utilizzo delle stesse al di fuori delle acque territoriali dell’Unione, sulla base di parametri fra cui la lunghezza e il tipo di propulsione dell’imbarcazione utilizzata.

Dichiarando incompatibile con le disposizioni unionali il sistema presuntivo, la Commissione ha invitato l’Italia ad adottare un sistema più puntuale di rilevazione.

A tal fine, la bozza di provvedimento pubblicato ieri, individua le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione al di fuori della Ue. In dettaglio, la prova di tale circostanza varia a seconda se l’imbarcazione da diporto sia dotata o meno di sistema di navigazione satellitare. Nel primo caso l’effettivo utilizzo potrà essere provato attraverso l’esibizione dei dati estraibili dai sistemi di navigazione; nel secondo caso, invece, potrà essere provato attraverso il contratto di locazione, noleggio o simile, unitamente alla dichiarazione dell’utilizzatore e a due tra gli ulteriori documenti di prova indicati nel provvedimento, quali il giornale di navigazione o giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, la documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione presso porti ubicati extraUe (contratti, fatture, ricevute fiscali) ovvero attestante acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al di fuori della Ue, o ancora le fotografie digitali del punto nave, idonei a dimostrare la posizione dell’imbarcazione al di fuori delle acque territoriali per il tempo di utilizzo.

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