Nel quadro RW la prima dichiarazione delle proprietà estere
L’assunzione della residenza fiscale in Italia da parte del cittadino italiano che vi fa ritorno dopo avere vissuto e lavorato in uno Stato estero, non comporta adempimenti immediati (e contestuali al rientro stesso) di natura fiscale circa i beni (mobili e immobili) che sono ancora posseduti in quel Paese. Questi adempimenti saranno assolti in sede di presentazione della prima dichiarazione utile modello Redditi persone fisiche, compilando in particolare il quadro RW (ed eventualmente il quadro RL per i redditi immobiliari esteri di cui alla lettera f, articolo 67, Tuir), il quale oltre ad avere finalità di monitoraggio è deputato alla determinazione dell’Ivafe (imposta su attività finanziarie, ivi compresa la disponibilità di conto correnti) e dell’Ivie (imposta sugli immobili) laddove ricorrano i presupposti per il loro pagamento.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5