Adempimenti

Nel quadro SX tutte le compensazioni effettuate nel 2021

I crediti devono essere indicati al netto di quanto eventualmente recuperato nelle operazioni di conguaglio. L’uso dei crediti in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti

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di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

All’interno del modello 770, un quadro particolarmente ricco e complesso da compilare è l’SX, che contiene il riepilogo delle compensazioni effettuate nel 2021. In questo quadro trovano spazio i seguenti dati riepilogativi: il credito 2020, derivante dalla precedente dichiarazione 770/2021 e il suo utilizzo in compensazione esterna, tramite il modello di pagamento F24, entro la data di presentazione di questa dichiarazione; i crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2021 e il loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24.

Per operare in modo corretto, è bene ricordare che l’ammontare dei crediti appena citati deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio; quindi, l’utilizzo dei crediti in compensazione va esposto al netto degli eventuali riversamenti.

Che cosa cambia nel quadro SX e la compilazione

Rispetto a quello dello scorso anno, il quadro SX risulta pressoché invariato: fanno eccezione il rigo SX1 che perde la casella relativa al premio presenza durante il Covid (articolo 63, del Dl 18/2020) e il rigo SX47 che è riservato al credito bonus Irpef (bonus Renzi), dove troviamo solo le colonne 1, 4 e 5.

Entrando nei dettagli operativi, nella colonna 1 di questo rigo si riporta il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione, tenendo conto che - nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente - l’importo deve comprendere il credito residuo del soggetto estinto; nella colonna 4, va inserito l’ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (codici tributo 1655 e 165E); nella 5, si indica il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022.

Invece, il rigo SX49, dedicato al trattamento integrativo (sostitutivo del bonus Renzi) e riservato ai sostituti d’imposta che l’hanno riconosciuto nel 2021, si arricchisce di 2 colonne.

Nel dettaglio, all’interno della colonna 1 deve essere riportato il credito residuo indicato nella colonna 6, del rigo SX49, del 770/2021; nella colonna 2, va indicato l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2021, al lordo delle somme eventualmente recuperate e da recuperare (da esporre rispettivamente nelle colonne 3 e 4).

Nella colonna 3, si riporta l’ammontare del credito relativo al trattamento riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Nella colonna 4, deve essere inserito il credito riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno e riportato nel campo 394, della Cu 2022.

Nella colonna 5, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente. Nella colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 con i codici tributo 1701 e 170E fino al 16 marzo 2022. Infine, nella colonna 7 trova spazio il credito che residua e può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2022.

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