Controlli e liti

Nel ricorso in Cassazione non basta un unico motivo

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Le questioni sottoposte al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione devono sempre essere chiare. Intanto il ricorrente non può mescolare e/o sovrapporre mezzi di impugnazione eterogenei deducendo in un unico motivo l'’errores in procedendo e l’errores in judicando. Poi, se pure la Corte, attraverso uno sforzo esegetico ed interpretativo, volesse supplire alle carenze palesate dal ricorrente, incorrerebbe in uno sforzo indebito e contra legem per violazione dei principi costituzionali di terzietà del giudice, de! legittimo contraddittorio e del giusto processo. Così la Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza n. 28377-2017 depositata ieri.
Una donna, dopo la soccombenza patita in appello in una causa civile che la vede contrapposta ad una società, decide di ricorrere in Cassazione. Nel predisporre la propria difesa omette, tuttavia, di individuare più precisamente i motivi dell’opposizione invocando genericamente diversi vizi attraverso due censure del tutto promiscue. La parte intimata non svolge alcuna difesa ma la Corte dichiara inammissibile ugualmente il ricorso.
Questo perché è inammissibile il ricorso per cassazione in cui il ricorrente, oltre alla mescolanza e/o alla sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, deduca in un unico motivo, utilizzato alla stregua di un contenitore indistinto, errores in procedendo ed errores in iudicando per denunciare la violazione di legge e/o la carenza motivazionale. E questo per due ordini di profili:
•in senso positivo, infatti, dal testo del ricorso devono sempre potersi evincere con sufficiente chiarezza le specifiche questioni sottoposte dal ricorrente al vaglio del Giudice di legittimità;
•in senso negativo, per contro, laddove la Corte, con l’intento di sopperire al non rispettato obbligo di specificità dei motivi, si adoperasse in uno sforzo esegetico ed interpretativo, darebbe luogo ad un’attività indebita e contra legem. Questo in quanto tale modalità, non richiesta alla Corte neppure in via suppletoria, se fosse ugualmente esperita si porrebbe in palese violazione dei principi costituzionali di terzietà del giudice, del legittimo contraddittorio e del giusto processo.

Cassazione, ordinanza 28377/2017

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