Contabilità

Nel terzo settore integrabile il numero minimo di associati

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di Gabriele Sepio

Numero minimo degli associati integrabile anche dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo Settore per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps). Con la nota del 28 maggio numero 4995/2019 il ministero del Lavoro torna a fare il punto sui requisiti per ottenere le qualifiche di Odv e Aps, secondo le regole introdotte dalla riforma del Terzo settore.

Il Dlgs 117/2017 richiede infatti per tali enti almeno sette associati persone fisiche o, rispettivamente, tre Odv/Aps. Per gli enti costituiti dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017) il requisito numerico è immediatamente applicabile, per cui ci si è chiesto quale sia il procedimento corretto da seguire per le Odv e le Aps nate con un numero di associati inferiore a quello richiesto. Proprio su questo aspetto è intervenuto il documento ministeriale, che va a completare le considerazioni svolte con la precedente nota numero 12604 del 29 dicembre 2017, chiarendo da quando e come dovrà essere integrato detto requisito.

In primo luogo, sulla base di un’interpretazione letterale delle norme, viene precisato che per dar vita a una Odv o Aps il numero minimo di associati deve sussistere sin dalla fase di costituzione, coincidente con la nascita dell’ente e la formazione della volontà associativa da parte dei soci. Pertanto, secondo il ministero, non basta che il requisito dimensionale sia raggiunto poi, né che sussista quando viene richiesta l’iscrizione nei registri di settore, ma è necessario che quel numero minimo di soggetti abbia preso parte alla formazione della volontà di costituire l’ente con quelle caratteristiche. Così, ad esempio, la semplice ammissione di nuovi soci dopo la costituzione (al fine di integrare il requisito numerico) non sarebbe sufficiente per ottenere la qualifica di Odv/Aps, mancando il numero minimo di soggetti richiesti nella fase iniziale.

Tuttavia, per evitare eccessivi aggravi per le Odv/Aps sprovviste del requisito numerico alla data della costituzione, il documento di prassi individua una specifica procedura per sanare questo vizio.

Nello specifico, tali enti potranno mettersi in regola anche con un atto successivo che affermi o ribadisca la volontà di essere Odv o Aps.

Tale atto dovrà essere adottato con il consenso del numero minimo di soci previsto per l’assunzione della qualifica e essere antecedente alla richiesta di iscrizione nei registri del volontariato e dell’associazionismo sociale. Così facendo, gli enti nati in questa fase transitoria di attuazione della riforma avranno un notevole risparmio in termini procedurali e di risorse impiegate, evitando infatti di sostenere i costi per la costituzione di un nuovo soggetto e per lo scioglimento di quello esistente. Le uniche spese saranno quelle connesse alla seconda delibera di modifica statutaria, che se l’ente ha personalità giuridica dovrà rivestire la forma notarile e, in ogni caso, dovrà essere registrata presso l’agenzia delle Entrate.

Ministero del lavoro, nota 4995 del 28 maggio 2019

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