Imposte

Nel Terzo settore torna la mini Ires (a termine)

immagine non disponibile

di Gabriele Sepio

Sospesa l’abrogazione della mini Ires per gli enti che operano in particolari settori di rilevanza sociale come beneficenza, assistenza socio-sanitaria, educazione e istruzione.

Questa una delle novità della conversione in legge del decreto semplificazioni (Dl 135/18) su cui è stata votata ieri la fiducia. Dopo le numerose sollecitazioni provenienti dal mondo non profit ed ecclesiastico, è stata ripristinata la riduzione Ires al 12% prevista per questi enti dall’articolo 6 del Dpr 601/73 (eliminata con la legge di Bilancio 2019), ma solo in via temporanea.

L’abrogazione di questa disposizione è, infatti, rinviata fino all’adozione, con prossimi interventi legislativi, di apposite misure di favore per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, che andranno coordinate con la riforma del Terzo settore. La mini Ires scomparirà dunque a partire dal periodo di imposta di prima applicazione di queste nuove misure, sulle quali al momento la norma si limita a tracciare le linee di indirizzo.

Fino ad allora gli enti che rimarranno fuori dal Terzo settore potranno continuare ad applicare la riduzione Ires, con aliquota al 12%; quelli che si iscriveranno al Registro unico del Terzo settore (Runts), invece, una volta intervenuta l’autorizzazione europea, perderanno l’agevolazione ma beneficeranno dei nuovi regimi fiscali introdotti dal Dlgs 117/17. Faranno eccezione i cosiddetti rami degli enti religiosi civilmente riconosciuti dedicati al Terzo settore, i quali, con l’scrizione al Runts potranno conservare la riduzione dell’Ires per le attività diverse da quelle istituzionali.

Un’altra novità riguarda le associazioni e fondazioni ex Ipab. I decreti di riforma negano la qualifica di ente del Terzo settore e di impresa sociale a tutti gli enti controllati da amministrazioni pubbliche, tra cui sarebbero dovute rientrare anche le ex Ipab, stante l’originaria natura pubblicistica. Il decreto interviene su quest’aspetto, consentendo espressamente a questi enti di accedere al Terzo settore partendo dall’assunto secondo cui la nomina degli amministratori da parte della Pa non realizzerebbe, nel caso delle ex Ipab, un vero e proprio mandato fiduciario (tale da determinare un controllo pubblico), trattandosi di una semplice espressione della rappresentanza della cittadinanza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©