Nel transfer pricing stop all’accertamento con l’errore nel confronto
Rilevante la differenza tra i rivenditori operativi in Paesi diversi
In tema di transfer pricing è illegittimo l’accertamento se la società italiana dimostra l’erroneità del valore normale determinato dall’ufficio mediante il confronto dei prezzi dei beni venduti a una collegata estera che svolgeva il ruolo di intermediario rispetto al cliente finale, con il prezzo dei medesimi beni venduti direttamente ai clienti di un altro Stato. Non si realizza infatti lo stesso stadio di commercializzazione necessario per effettuare un corretto confronto dei prezzi. Sono questi...