Controlli e liti

Nella cartella vanno indicati gli estremi della pretesa

di Laura Ambrosi

È illegittima la cartella di pagamento che non riporta gli estremi della comunicazione con la quale è stata rideterminata l’imposta dovuta: si tratta infatti dell’atto presupposto fondante la pretesa. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 18224/2018 di ieri ( clicca qui per consultarla ).

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento conseguente a un controllo formale. In particolare ha eccepito un vizio di motivazione perché il provvedimento rinviava a una comunicazione di irregolarità mai notificata e non allegata. Entrambi i giudici di merito hanno confermato la nullità della cartella e l’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando tra i diversi motivi, un’errata interpretazione della norma.

Ma i giudici di legittimità hanno rilevato che la cartella di pagamento era fondata su una comunicazione diversa da quella espressamente indicata nella motivazione. Più precisamente, dopo l’invio di una prima informativa, il contribuente aveva prodotto dei documenti che erano stati in parte considerati idonei a ridurre l’iniziale pretesa. Tuttavia, nessuna comunicazione della rideterminazione è stata notificata al contribuente.

Per la Cassazione la mancata indicazione degli estremi ovvero l’allegazione di tale seconda comunicazione di irregolarità aveva concretamente inciso sul diritto di difesa poiché mancavano le ragioni della pretesa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©