Nella certificazione unica spazio al subentro del sostituto
Dati da compilare in caso di operazioni straordinarie che comportano l’estinzione
È online la versione definitiva della Certificazione unica 2022 per l’anno d’imposta 2021 (modello ordinario, modello sintetico e istruzioni), che i sostituti dovranno consegnare ai percipienti nonché trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria entro il 16 marzo.
Rimane confermata la scadenza del 31 ottobre per l’invio telematico all’agenzia delle Entrate delle sole Cu che contengono esclusivamente redditi esenti, o redditi per i quali non è possibile utilizzare l’Unico o il 730 precompilato.
Il modello risente delle novità fiscali dell’anno 2021 che, in quanto limitate, non stravolgono la struttura della certificazione, che invece subirà un’integrale restyling il prossimo anno in ragione della riforma fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2022, nonché della modifica del sistema delle detrazioni dei figli a carico dovuta all’entrata in vigore dell’assegno unico universale.
Da quest’anno nel frontespizio è stata espressamente prevista la casistica di invio di una Cu di annullamento o sostituzione da parte del sostituto subentrante (o incorporante) in luogo del sostituto estinto. Il subentrante dovrà riportare nel frontespizio i dati del sostituto estinto, barrare la casella dati particolari, e contestualmente indicare il CF del nuovo rappresentante firmatario (senza riportare la causale della carica) nonché il CF del nuovo sostituto subentrante in corrispondenza della casella “codice fiscale o ente dichiarante”. Il codice fiscale del soggetto subentrante dovrà altresì essere esposto all’interno dei dati anagrafici del sostituto (punto 12).
Tra le novità fiscali 2021 importate dalla Cu la più rilevante è l’abrogazione del credito Bonus Renzi, integralmente sostituto dal trattamento integrativo, a cui è dedicata un’intera sezione, sebbene rinumerata (390-403).
Tale sezione, che cesserà di esistere dal prossimo anno per effetto dell’abrogazione dell’istituto, è stata arricchita del punto 395, in cui il sostituto riporterà le rate (massimo 7) del conguaglio 2020 trattenute nel corso del 2021, in quanto l’importo del trattamento non spettante eccedeva i 60 euro. Tale importo dovrà coincidere con quanto già esposto nella Cu2021 reddito 2020 al punto 404.