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Nella delega fiscale indicati i principi per ridurre l’incertezza

La cornice del disegno di legge fissa importanti criteri: dalla centralità dello Statuto del contribuente all’obbligo di motivare gli atti impositivi che rappresentano già dei binari per il legislatore

di Enrico De Mita

Dall’entrata in vigore della legge delega approvata dal Parlamento, il Governo avrà ventiquattro mesi per adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Oggi non c’è una legge delega. Non c’è neppure un decreto legislativo. Nemmeno esiste alcuna nuova norma applicabile o esecutiva. Questo va detto perché è bastata l’approvazione, il 16 marzo scorso, da parte del Consiglio dei ministri, del disegno di legge delega al Governo per scatenare una ridda di reazioni come se esistesse già una norma da applicare domani e quindi da contrastare oggi. Nessuno degli attori deve mancare: né la maggioranza, limitando la sua azione, né la minoranza, rinunciando a incidere con il suo apporto.

Il Parlamento sa di dover recuperare, dopo cinquant’anni, il suo ruolo fondamentale per una riforma fiscale che richiede tutte le forze disponibili.

La riforma del sistema tributario rappresenta una vicenda fondamentale per l’edificazione della futura comunità nazionale. Per questo dovrebbe affermare la dignità condivisa di un apporto bipartisan, quanto più possibile, se è vero che non stiamo parlando di una velleitaria piccola manutenzione ordinaria.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri merita una approfondita disamina, senza concessioni alla pura polemica. Nelle sue previsioni embrionali lascia ampi spazi al miglioramento, se non proprio, in alcuni casi, alla acquisizione del corretto punto di vista, in consonanza con i principi costituzionali che pure i decreti legislativi da adottare dovranno “rispettare”.

Il rispetto dei principi costituzionali non basta. Ci sono priorità di sistema che postulano l’attuazione dei principi costituzionali, e non solo il loro “rispetto”, quasi fossero un limite invalicabile per la legittimità costituzionale dei decreti di prossima adozione. I principi costituzionali del diritto tributario innervano profondamente il vivere civile:

il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale (articolo 2);

il principio di ragionevolezza, di eguaglianza formale e sostanziale (articolo 3);

il principio di legalità (articolo 23) e di capacità contributiva unitamente ai criteri di progressività cui è informato il sistema tributario (articolo 53).

Entreremo nel dettaglio dell’analisi delle singole disposizioni del disegno di legge. Oggi procediamo da alcuni promettenti principi e criteri direttivi generali che il Ddl stabilisce: aumentare l’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale; prevenire e ridurre l’evasione e l’elusione fiscale; razionalizzare e semplificare il sistema tributario; rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti; garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento unionale.

Va accolto con significativo favore l’orientamento inequivocabile a valorizzare finalmente lo Statuto dei diritti del contribuente consolidando, in modo espresso, alcuni principi di derivazione dottrinale e giurisprudenziale. Il senso della legge è di uscire dalla lacuna sistematica e dall’incertezza interpretativa che, in ambito tributario, è assurta al parossismo patologico.

Nell’esercizio della delega, il Governo – prevede il Ddl – è chiamato, anzitutto, a rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa. Il richiamo corre, immediatamente, all’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo sul contenzioso fiscale, di recente introduzione e ne rappresenta un chiarimento significativo. La Suprema corte ha più volte evidenziato che la motivazione degli atti non si integra in giudizio. L’articolo 2697 del Codice civile, direttamente applicabile all’obbligazione tributaria, unitamente alla previsione del Ddl delega, rafforza l’onere probatorio in capo all’attore sostanziale dell’eventuale contenzioso tributario che è l’Amministrazione finanziaria. Nel contempo consente al contribuente di comprendere le ragioni opposte.

Insieme a ciò si evidenziano come ulteriori principi e criteri direttivi: il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto; la valorizzazione del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario; il principio del contraddittorio a pena di nullità; la previsione di una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione; il potenziamento del principio dell’autotutela, con alleggerimento della responsabilità nel giudizio contabile.

Ci sono le premesse perché, infine, questi principi vengano applicati. Vederli fissati in un articolo del disegno di legge di delega crea una cornice d’indirizzo di notevole spessore costituzionale. Determina, d’altro canto, anche un vincolo perché quegli stessi principi non siano traditi dalla delega.