Imposte

Nel rigo VF 16 della dichiarazione Iva il debutto degli acquisti esenti

Da quest’anno introdotta una nuova distinzione da segnalare nel rigo VF 1, appositamente modificato

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

La dichiarazione Iva di quest’anno pone una nuova distinzione tra gli acquisti oggettivamente non imponibili e gli acquisti esenti. Tra le novità introdotte ai modelli dalle Entrate (provvedimento direttoriale 8938/ 2020) c’è la modifica al rigo VF16 introducendo un campo 2.

Il campo 1 riguarda gli acquisti oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond, gli acquisti non soggetti a Iva e gli acquisti effettuati in regimi speciali che prevedono la determinazione dell’imposta con il metodo base da base (fanno eccezione gli acquisti da soggetti che nell’anno 2019 si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF17). Sono ricompresi in questo campo:

acquisti interni, compresi quelli di cui all’articolo 58, comma 1,decreto legge 331/1993;

acquisti intraUe non imponibili (articolo 42, comma 1, Dl 331/1993) compresi quelli rientranti nelle operazioni triangolari Ue con intervento di operatori nazionali come promotori (articolo 40, comma 2, Dl 331/1993);

acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;

acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi Iva ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera a) e b) Dl 331/1993;

acquisti di beni e servizi aventi a oggetto beni custoditi nei depositi Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera e) e h), Dl 331/1993);

acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal Dl 41/1995 sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale (comprese le agenzie di vendita all’asta);

acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall’articolo 74-ter, Dpr 633/1972;

acquisti afferenti alle operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel regime previsto per attività agricole (articolo 34-bis Dpr 633/1972).

Il campo 2 del rigo VF16 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette. Nel dettaglio vanno qui indicati gli acquisti interni esenti, gli acquisti intraUe esenti (articolo 42, comma 1, Dl 331/1993) e le importazioni non soggette all’imposta (articolo 68, Dpr 633/1972 a esclusione della lettera a). Sono anche inclusi gli acquisti intraUe e le importazioni di oro da investimento. Questa modifica influenza anche la rappresentazione delle operazioni di introduzione ed estrazione dai depositi Iva, specialmente quando la prima avviene in un periodo d’imposta diverso dalla seconda. In questo caso l’introduzione viene inserita nella dichiarazione relativa nel rigo VF16 (acquisto senza applicazione d’imposta) mentre l’estrazione che avviene in un periodo d’imposta diverso andrà ad alimentare i campi da VF1 a VF14.

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