Nella fattura elettronica essenziali i codici natura di dettaglio
L’obbligo dal 1° gennaio funzionale anche alla precompilata Iva; richieste indicazioni precise per operazioni non soggette o non imponibili
Utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dei codici natura di dettaglio pena lo scarto delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo Sdi. Questo l’effetto immediato delle nuove specifiche tecniche, versione 1.6.2. pubblicate il 23 novembre 2020, e a regime da inizio anno. I codici natura vanno indicati sia nel tracciato xml della e-fattura sia nel file Xml dell’esterometro, ogniqualvolta l’operazione non richieda l’applicazione dell’Iva in presenza quindi di operazioni non imponibili, esenti o non soggette Iva.
Dal 1° gennaio 2021, il campo «NaturaOperazione» si arricchisce infatti di sottocategorie di dettaglio N2, N3 e N6 obbligatorie, pena lo scarto del file, per consentire all’agenzia delle Entrate di predisporre la bozza di dichiarazione Iva precompilata. Nessun obbligo di utilizzo invece per i nuovi tipidocumento, di cui è suggerita comunque l’implementazione con riguardo alle integrazioni e autofatture con l’estero in vista della abrogazione dell’esterometro a partire dalle operazioni 1° gennaio 2022 come previsto dalla legge di Bilancio 2021.
L’evoluzione del tracciato Xml della e-fattura risulta fortemente caratterizzata dalla volontà di garantire maggiori semplificazioni per i contribuenti, permettendo loro di compilare in maniera quanto più automatica possibile i righi della dichiarazione Iva, rendendo il processo di gestione delle informazioni più semplice e funzionale a quella auspicata automazione delle attività amministrative e contabili richieste alle imprese. Uno degli elementi in grado di catalizzare e accelerare i processi è senza dubbio il maggiore grado di dettaglio richiesto nel tracciato Xml ai fini dell’individuazione delle operazioni non soggette, non imponibili e quelle per le quali è prevista l’inversione contabile.
Nello schema Xsd della fattura elettronica, più precisamente, quando l’elemento informativo AliquotaIva contenuto nel tag 2.1.1.7.5. è pari a zero, deve essere obbligatoriamente compilato il campo 2.1.1.7.7 contenente le informazioni circa il Codice natura che caratterizza l’operazione documentata. Ebbene i valori utilizzabili sino al 31 dicembre 2020, per le operazioni non soggette, individuate con il codice natura “padre” N2, per le operazioni non imponibili, di cui al codice N3, e per quelle a inversione contabile N6, dovranno essere maggiormente dettagliati con i sottocodici di riferimento, pena lo scarto da parte del Sistema di interscambio con l’apposito codice errore 00445.
Dovranno quindi essere utilizzati i codici di dettaglio i quali permetteranno anche all’agenzia delle Entrate, con decorrenza dalle operazioni 2021, di predisporre le bozze della dichiarazione precompilata Iva per tutti soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia, anche avvalendosi dei dati dei corrispettivi telematici e delle informazioni dell’esterometro.
L’ulteriore principale novità, sebbene ne sia ancora facoltativo l’utilizzo, ha riguardato i «tipidocumento» che identificano la tipologia di documento trasmesso allo Sdi, cui ne sono stati aggiunti altri ai fini della corretta contabilizzazione degli stessi: tali «tipidocumento» non devono essere obbligatoriamente utilizzati ma, avvalersene, permette, una più semplice rendicontazione delle operazioni nei sistemi gestionali.
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