Imposte

Nella liquidazione Iva di gruppo anche il credito della controllata fuoriuscita

La risposta a interpello 226: le operazioni di competenza 2019 della partecipata potranno essere indicate nella dichiarazione 2020

Credito Iva della controllata uscita dal perimetro di consolidamento prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale, liquidabile dal gruppo. L’agenzia delle Entrate, con la risposta 226 del 28 luglio, è intervenuta su un tema importante in questo periodo di adempimenti, che interessa peraltro un aspetto sempre delicato del sistema Iva: quello della detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

In particolare, il quesito presentato dall’istante è relativo ad una ipotesi di liquidazione Iva di gruppo, realizzata ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del decreto Iva, in cui una delle società controllate, a seguito di una operazione straordinaria, è uscita dal perimetro di consolidamento nel corso del periodo di imposta 2020, prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Avendo questa registrato nel 2020 delle fatture ricevute nel 2019, relative ad operazioni realizzate in quel determinato anno, il quesito posto all’Agenzia riguardava la possibilità di trasferire o meno al gruppo il credito Iva derivante da dette fatture, registrate nel corso del 2020, anche in epoca successiva all’uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte della controllata. Ebbene l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di far concorrere il credito Iva relativo alle fatture in oggetto alla liquidazione Iva di gruppo, indipendentemente dal fatto che le fatture medesime siano state in parte registrate nel corso del 2020, quando la controllata non faceva più parte della predetta procedura.

L’esercizio del diritto a detrazione è stato modificato ad opera del Dl 50/2017 che è intervenuto sia nell’articolo 19 del decreto Iva, con riferimento alla tempistica per l’esercizio di tale diritto, sia nell’articolo 25 del medesimo decreto, con l’introduzione di un requisito formale ai fini del corretto esercizio del diritto stesso. In virtù di dette modifiche, le fatture di acquisto devono essere annotate nell’apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. In particolare, il momento da cui decorre il termine per l’esercizio del diritto a detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario committente si verifica la duplice condizione – sostanziale –della avvenuta esigibilità dell’imposta e – formale – del possesso di una valida fattura redatta conformemente al dettato normativo.

È al verificarsi di questa duplice condizione, quindi, che il soggetto può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.Nel caso di specie, ai fini della detrazione dell’imposta le fatture sono state correttamente registrate entro i termini di legge, pertanto il relativo credito deve essere esposto nella dichiarazione Iva 2020 relativa al 2019, considerando, peraltro che, conformemente alle disposizioni che regolano l’istituto della liquidazione Iva di gruppo, il requisito del controllo in capo alla controllata, si è verificato per tutto l’esercizio 2019.

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