Adempimenti

Nella moda e nel design credito per i campionari

L’agevolazione è erogata in misura pari al 6% delle spese ammissibili

ADOBESTOCK

di Emanuele Reich e Franco Vernassa

L’articolo 4 del decreto attuativo regolamenta la terza tipologia di credito, spettante per le cosiddette “attività innovative”, con particolare attenzione alle attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (articolo 1, comma 202 della legge 160/19). Deve trattarsi di attività diverse da quelle rientranti nel credito d’imposta R&S e di innovazione tecnologica.

Il credito, che è volumetrico, si applica per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (comma 198) in misura pari al 6% delle spese ammissibili (“base di calcolo”), al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (comma 203).

Il Dm aggiunge che l’innovazione deve essere “significativa” sui prodotti dell’impresa, intendendo per tali qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

In questo modo vengono di fatto richiamati i medesimi concetti valevoli nell'ambito della proprietà industriale (Dlgs 10 febbraio 30/05), per la registrazione di disegni e modelli. L’innovazione si focalizza sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali dei prodotti quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti; come dice la relazione illustrativa, si tratta cioè di innovazioni legate in via generale all’aspetto esterno o estetico dei prodotti.

Il comma 2 dell’articolo 4 del Dm si sofferma poi in modo specifico sulle imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. Per questi soggetti sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto:

• alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione;

• ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti,

• con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.

Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.

Si ricorda che già con il credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/13) era stata prevista un'attenzione particolare al settore del tessile e della moda con la circolare Mise 46586 del 16 aprile 2009, allegata alla circolare dell’agenzia delle Entrate 5/16.

Ai fini della determinazione della base di calcolo, il comma 202 dell’articolo 1 della legge 160/19 individua cinque tipologie di spese ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) spese del personale, con accrescimento percentuale in presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi,

b) quote di ammortamento e canoni di leasing o di locazione di beni mobili, compresa la progettazione e la realizzazione dei campionari, nel limite del 30% delle spese di personale,

c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese,

d) spese per servizi di consulenza e equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili nel limite del 20% delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c),

e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite del 30% cento delle spese indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c).

Anche per le predette spese sono applicabili le disposizioni dell’articolo 6 del Dm per quanto attiene le regole di determinazione e di documentazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©