Nella rivalutazione solo civilistica il saldo attivo è una riserva di utili non in sospensione d’imposta
Rivalutazione dei beni d'impresa
L’articolo 110 del Dl 104/2020 ripropone la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Tale rivalutazione può avere rilevanza fiscale nel caso di versamento dell’imposta sostitutiva ridotta al 3% (comma 4) o valenza solo civilistica al pari della rivalutazione stabilita dall’articolo 15 del Dl 185/2008. Nel caso in cui si scelga di effettuare la rivalutazione solo civilistica, il saldo attivo iscritto costituisce una riserva di utili non in sospensione d’imposta. Al riguardo, si veda anche quanto indicato dall’agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2009 (nella diversa ipotesi di rivalutazione con rilevanza solo civilistica, infatti, il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’imposta e, di conseguenza, non rientra nella disciplina dell’affrancamento).
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