Finanza

Nella sezione si può fruire dei limiti ritoccati

Non bisogna tenere conto della data di concessione della singola agevolazione

In caso di superamento dei limiti dei massimali della Sezione 3.1 del Temporary framework per gli aiuti Covid è il beneficiario che decide quale misura del «regime ombrello» deve essere restituita (salvo l’intervento di un diverso limite), senza tener conto della data di concessione della singola agevolazione.

Questa è la conclusione a cui si giunge se si analizzano i quadri del Modello dell’autodichiarazione dell’agenzia delle Entrate che tutti i soggetti che hanno ricevuto le misure di aiuto ricomprese nell’articolo 1, comma 13, del Dl 41/2021 dovranno compilare entro il 30 giugno 2022.

Questa soluzione è particolarmente importante nel caso in cui il beneficiario (anche quale soggetto facente parte di una «impresa unica») abbia superato i limiti dei massimali della Sezione 3.1 al 27 gennaio 2021 sommando le misure del regime ombrello (quadro A sezione I del modello) con i cd altri aiuti (quadro A, sezione II, del modello) ed avesse la possibilità di spostare parte degli aiuti del regime ombrello nel massimale della Sezione 3.1 che decorre dal 28 gennaio 2021 (1,8 milioni). In tal caso, infatti, indipendentemente dalla data di concessione dei singoli aiuti, potrà spostare la misura del regime ombrello nel periodo decorrente dal 28 gennaio 2021 (ove non addirittura alla Sezione 3.12, disponendo dei relativi requisiti) restando assorbita dal limite successivo e computando in aggiunta gli interessi.

Questa soluzione è l’unica compatibile con il Modello pubblicato dalle Entrate. Infatti, se andiamo ad analizzare la prima pagina del Modello che troviamo dopo l’informativa vediamo che il dichiarante dovrà indicare i suoi dati e successivamente dovrà certificare se, lettera A) casella 1, non ha superato i massimali della Sezione 3.1 (800.000 euro) con riferimento a tutte le misure elencate nel quadro A (quindi sia sezione I, misure del regime ombrello, che sezione II altre misure allocate nella Sezione 3.1 del Temporary framework) per il periodo dal 10 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 oppure, lettera A) casella 2, se ha superato detti limiti con riferimento a tutte le misure (sia Sezione I che Sezione II del Quadro A del Modello). Questa seconda ipotesi dovrà essere flaggata solo se l’importo eccedente riferito alle misure del regime ombrello sia stato indicato nel riquadro «Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework». Non è previsto pertanto il caso del superamento dei limiti con riferimento a misure diverse dal regime ombrello.

Questo vuol dire che la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso per la Sezione 3.1 fino al 27 gennaio 2021 non deve essere effettuata seguendo come driver la data di concessione della singola misura e restituendo pertanto l’ultima di cui si è usufruito in ordine di tempo bensì potrà essere effettuata restituendo la misura o le misure ricevute a valere sul regime ombrello con la conseguenza che se vi è spazio nel periodo successivo (quello a decorrere dal 28 gennaio 2021) si potrà allocare lì l’aiuto liberando in tal modo “spazio” per le altre misure.

Un esempio per essere più chiari. Una impresa ha usufruito per il primo periodo di 500.000 euro per esenzione saldo 2019 e acconto 2020 Irap la cui data di concessione è il 19 maggio 2020 (entrata in vigore della norma) e per decontribuzione sud dal mese di giugno 2020 in poi per altri 400.000 euro sforando pertanto il massimale della Sezione 3.1 al 27 gennaio 2021 di 100.000 euro. In tal caso potrà spostare euro 100.000 di Irap o sulla Sezione 3.12 (se ne ha le condizioni) oppure potrà allocarli direttamente a valere sul periodo successivo della Sezione 3.1 (computando in aggiunta gli interessi) e liberando lo spazio necessario per la decontribuzione sud. Questo anche se la data di concessione dell’Irap è precedente alla data di concessione della decontribuzione sud.

Il medesimo ragionamento può essere fatto anche con riferimento a più imprese del gruppo che rientrano nella definizione di impresa unica. Saranno infatti le singole imprese del gruppo che hanno usufruito di misure rientranti nel regime ombrello e che dovranno compilare pertanto le singole autodichiarazioni ad indicare la quota parte di aiuti del regime ombrello che ciascuna sposterà nella Sezione 3.1 post 27 gennaio 2022 ovvero nella Sezione 3.12.

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