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Nelle dichiarazioni Iva 2022 l’impatto delle nuove regole sull’e-commerce

L’Agenzia sta valutando se inserire un’unica opzione per tassazione unica o mantenere un’opzione distinta per ogni Paese

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Sostanzialmente confermato nella sua struttura, con poche novità di rilievo, il modello della dichiarazione annuale Iva 2022 è stato presentato dalle Entrate alle software house associate ad AssoSoftware nel corso del convegno «Adempimenti fiscali e del lavoro 2022 - Le novità e l’impatto sullo sviluppo dei software». che si è tenuto (in modalità web-meeting) il 24 e 25 novembre.

La rappresentante dell’Agenzia intervenuta durante i lavori ha fornito una panoramica aggiornata rispetto allo stato dell’arte della modulistica Iva 2022, al momento ancora in fase di stesura definitiva.

Le novità Iva del 2021

• l’introduzione di nuove percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, ambedue fissate nella misura del 9,5% (articolo 68, comma 1, del Dl 73/2021);

• l’introduzione di nuove percentuali di compensazione per le cessioni di legna da ardere e per le cessioni di legno squadrato, ambedue fissate nella misura del 6,4% (decreto interministeriale del 5 febbraio 2021);

• l’inserimento, tra le operazioni agricole, nel novero delle cessioni animali vivi destinati all’alimentazione umana, anche di quelle degli animali vivi ceduti per l’attività venatoria (articolo 18-bis del Dl 73/2021);

• l’introduzione di nuove misure di contrasto alle frodi nell’utilizzo del Plafond, finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime (articolo 1, commi 1079-1083, della legge 178/2020);

• la pubblicazione del Dlgs 83/2021, che ha ridefinito la disciplina del regime delle vendite a distanza intracomunitarie e la territorialità che si applica nel commercio elettronico;

• gli effetti della Brexit, con l’uscita della Gran Bretagna (UK) dallo spazio doganale e fiscale della Ue e l’adozione per Irlanda del Nord (XI) delle regole intracomunitarie per gli acquisti e le cessioni di beni, rimanendo esclusi i servizi (direttiva Ue 1756/2020);

• l’introduzione di nuove tipologie di operazioni esenti Covid, con l’estensione del beneficio previsto lo scorso anno per le cessioni di cui articolo 124 del Dl 34/2020 (che dal 2021 sono diventate imponibili) anche alle cessioni di vaccini e tamponi, reagenti e tutte le prestazioni connesse al loro utilizzo (articolo 1, commi 452 e 453, della legge 178/2020);

• l’aliquota Iva per le cessioni materiali per la ricerca biomedica, passata al 5% (articolo 31-ter del Dl 73/2021);

• la conferma, anche per il 2021, della percentuale di resa forfettaria al 95% dell’Iva sull’editoria per i quotidiani (articolo 67, comma 7, del Dl 73/2021);

• l’adozione della fatturazione elettronica per le operazioni da e verso San Marino, con un periodo transitorio di utilizzo facoltativo della stessa dal 01/10/2021 al 30/06/2022 e poi obbligatorio dal 01/07/2022. Dal punto di vista Iva, tuttavia, le precedenti regole sono state interamente mantenute, pur nell’ambito delle nuove modalità di fatturazione elettronica.

Non tutte le novità Iva elencate, come ha spiegato la relatrice, hanno comportato modifiche al modello Iva 2022.

L’impatto sui modelli 2022

1. Le cessioni esenti Covid, ai fini della detrazione sono equiparate alle cessioni imponibili e danno quindi diritto alla detrazione sugli acquisti. Come lo scorso anno andranno indicate nel rigo VE33 e, ai fini di neutralizzarne l’effetto ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, andranno indicate nel rigo VF34 campo 9. Tale rigo è stato ridenominato in «Operazioni esenti legge n. 178/2020», in quanto le cessioni interessate dall’articolo 124 del Dl 34/2020 sono diventate imponibili dal 2021.

2. La percentuale di compensazione per le cessioni di legna da ardere, elevata dal 6% al 6,4% dal decreto interministeriale del 5 febbraio 2021 con decorrenza dal 1° gennaio 2020, ha avuto effetti diretti sui righi VE3 e VF4/VF41, che riportano ora la nuova percentuale del 6,4 per cento.

3. La percentuale di compensazione per le cessioni di bovini e suini, elevata al 9,5%, rispetto alle precedenti del 7,65% e 7,95%, ha avuto effetti diretti sui righi VE9 e VF10/VF47, che riportano ora la nuova percentuale del 9,5% e l’eliminazione di un rigo su ciascuno dei due quadri VE e VF (essendovi ora una sola aliquota).

4. Il Dlgs 83/2021, che ha ridefinito le regole Iva per vendite a distanza verso privati comunitari, esplica effetti sulla compilazione dei righi VE33 e VF34, campo 7, che ha assunto la denominazione «Operazioni esenti articolo 19, comma 3, lettera a-bis) e d-bis)». Infatti le cessioni effettuate nei confronti dei marketplace sono ora classificate come esenti, ma tra quelle che comunque danno il diritto alla detrazione sugli acquisti, analogamente alle cessioni di beni Covid. Per cui ai fini della detrazione sono assimilate a quelle imponibili, in base al nuovo comma d-bis) dell’articolo 19, comma 3.

5. Sempre in relazione al regime delle vendite a distanza, possibili variazioni potrebbero interessare i righi VO10/VO11/VO16. L’Agenzia sta valutando se inserire un’unica opzione per tassazione unica (visto che il limite di 10mila euro è unico e cumulativo per tutti i Paesi della Ue) oppure mantenere l’attuale modello che prevede un’opzione distinta per ciascun Paese.

6. Per ultimo va segnalata la possibile soppressione del rigo VA16« Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19». Sul punto occorre però attendere una conferma.

I software gestionali verranno adeguati alla nuova modulistica entro i primi giorni di febbraio del prossimo anno, dopo l’approvazione definitiva della nuova modulistica.