Diritto

Nelle imprese sociali tassative le attività di interesse generale

Negli statuti è possibile la descrizione con parole diverse da quelle del Dlgs 112

Operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e modifiche statutarie. Questi i temi principali all’attenzione di operatori e tecnici del non profit, su cui è intervenuto il Consiglio notarile di Milano con due massime che chiariscono alcuni aspetti importanti legati all’iter di adeguamento previsto per fondazioni e imprese sociali.

Si tratta di tipologie di enti, è bene precisarlo, non interessati (ad eccezione delle fondazioni di partecipazione Onlus) alla proroga al 31 maggio 2022 del termine di approvazione delle modifiche statutarie di «mero adeguamento» con le maggioranze semplificate (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 giugno).

Sugli adeguamenti statutari delle imprese sociali interviene la massima 7 del Consiglio notarile di Milano che ribadisce il carattere tassativo delle 22 attività di interesse generale indicate all’articolo 2 del Dlgs 112 del 2017. L’esercizio di queste ultime, dunque, salvo le eccezioni che vedremo, costituisce un elemento essenziale delle imprese sociali e deve essere contenuto nello statuto.

Secondo il Consiglio notarile di Milano l’attività potrà anche essere espressa nell’atto con parole diverse da quelle utilizzate dal legislatore nell’elenco indicato dal Dlgs 112, purché sia ad esso direttamente riconducibile. Si potranno, ad esempio, richiamare anche solo alcune delle diverse attività o servizi contemplati nelle singole lettere dell’elenco. La massima dei notai milanesi, riprendendo quanto già chiarito in precedenza (massima 6), rileva, pertanto, che la legge non impone di riprodurre nell’atto costitutivo o nello statuto l’esatto contenuto letterale delle attività contemplate dal codice. La formulazione lessicale scelta potrà, in sostanza, anche discostarsi da quella legislativa purché sia ad essa «concettualmente riconducibile». Non appare necessario, quindi, descrivere l’attività dell’ente riprendendo esattamente le parole utilizzate dalla norma. In tal caso il rinvio ad una o più lettere dell’articolo 2 del Dlgs 112 potrebbe essere opportunamente valutato anche in relazione alla possibilità che disposizioni agevolative o avvisi pubblici possano far riferimento espressamente a specifiche lettere.

Discorso diverso, invece, si pone, nella circostanza in cui l’impresa sociale impieghi soggetti particolarmente svantaggiati e per i quali assume primario interesse sociale favorirne l’inserimento nel mondo lavorativo. Si tratta, ad esempio, di lavoratori, a seconda dei casi, privi da almeno 24 o 12 mesi di impiego regolarmente retribuito. In tali circostanze l’attività potrà essere del tutto estranea a quelle elencate nel decreto, purché il numero dei soggetti svantaggiati come sopra individuati e assunti dall’impresa sociale non sia inferiore al 30% dei lavoratori impiegati.

Tenuto conto della prassi del ministero del Lavoro (nota 4097/19), questo tipo di imprese sociali dovranno, comunque, specificare nel proprio statuto le singole attività che intendono esercitare in via stabile e principale e confermare che le stesse sono perseguite senza finalità di lucro. Infatti, oggetto della loro attività non è la generica offerta di lavoro a persone svantaggiate, la quale non costituisce un’attività della impresa sociale, ma soltanto una sua finalità.

Massima 7 del Consiglio notarile Milano: indicazione oggetto sociale nello statuto

Nello statuto di un’impresa sociale, non è necessaria la riproduzione pedissequa delle attività d’impresa di interesse generale elencate nell’articolo 2 Dlgs 112/2017. Le clausole statutarie possono discostarsi dal tenore legislativo, purché sia ad esso concettualmente riconducibile.

Per le imprese che operano mediante persone svantaggiate, gli statuti devono descrivere le attività che costituiscono l’oggetto in modo determinato.

Massima 8 del Consiglio notarile Milano: adeguamento attività statutaria della Fondazione al Terzo settore

Per la Fondazione che intenda dotarsi della qualifica di Ets, la delibera di modifica statutaria – recante anche l’individuazione delle attività di interesse generale in coerenza con il suo scopo e in conformità con l’articolo 5 del Cts, costituisce condizione per l’iscrizione al Runts.Spetta al notaio rogante verificare la conformità delle modifiche di adeguamento al Cts, tenuto conto del ruolo dello stesso in sede di iscrizione degli enti nel Runts.

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