Controlli e liti

Nelle liti per le sole sanzioni rottamazione a costo zero

Ancora molte le questioni non chiarite che rendono la valutazione sull’adesione complessa e aleatoria

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Le domande di definizione delle liti pendenti possono già essere presentate; tuttavia vi sono varie questioni non chiarite che rendono la valutazione all'adesione complessa e aleatoria.

Uno dei dubbi non risolti con la circolare 2/2023, riguarda le controversie relative a sanzioni non collegate al tributo, pendenti in Cassazione, i cui giudizi di merito sono stati tutti favorevoli al contribuente. In tale contesto, per le liti relative anche ad imposte, è prevista una particolare forma agevolativa, in base alla quale è dovuto solo il 5% delle imposte pretese.

La norma, però, non prevede espressamente una analoga situazione per le controversie di sole sanzioni non collegate al tributo e pertanto occorre qualche riflessione sulla possibilità di estendere il beneficio al 5% anche a queste ipotesi. L'Agenzia (circolare 6/2019), per la precedente definizione, aveva escluso che si applicasse la percentuale del 5% perché per le controversie di sole sanzioni non collegate al tributo si tratterebbe di una disciplina speciale.

In effetti, per come è strutturata anche l'attuale norma, la previsione del 5% è stata inserita nel comma 190, quasi come fosse una “chiusura” di tutte le deroghe previste per le controversie relative ai tributi (inserite nei precedenti commi)

Solo nel comma 191, è disciplinata l'ipotesi della lite relativa a sole sanzioni non collegate al tributo e sono previste due ipotesi: 15% con una o più sentenze favorevoli al contribuente, ovvero 40% in tutti gli altri casi. Pertanto, come affermato anche nella circolare del 2019, è verosimile che le specifiche regole per le sanzioni, rappresentino una sorta di disciplina speciale estranea alle previsioni relative alle altre controversie (per le quali è possibile, in determinati casi, la definizione con il pagamento del 5%).

Ne consegue che simili liti pendenti in cassazione per le quali i gradi di giudizio sono tutti favorevoli al contribuente, dovrebbero definirsi con il pagamento del 15%.

Un'altra ipotesi da valutare con attenzione riguarda il caso delle controversie relative a sole sanzioni, per le quali è stata effettuata già l'iscrizione a ruolo.

Si tratta sostanzialmente di due ipotesi:

sanzioni collegate al tributo ma irrogate con atto separato, per le quali nelle more di entrambi i giudizi (per imposte e per sanzioni) è stata iscritta a ruolo l'intera somma pretesa a titolo di imposte, interessi e sanzioni (ad esempio per iscrizione straordinaria, soccombenza nel secondo grado);

sanzioni non collegate al tributo (già integralmente iscritte a ruolo) per le quali è pendente un giudizio.

In entrambi i casi, sembra possibile la definizione attraverso la rottamazione, la quale sembrerebbe anche più conveniente. Infatti, per le sanzioni collegate al tributo, le regole sulla definizione agevolata della lite prevedono che non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse (altra definizione, adesione, pagamento in acquiescenza eccetera).

Con la rottamazione, invece, ove tale somma sia iscritta al 30 giugno 2022 in un ruolo differente rispetto alle imposte, la pretesa verrebbe integralmente annullata a prescindere dal pagamento del tributo.

Si ipotizzi un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte con sanzioni irrogate con atto separato. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati entro il 31 dicembre 2022 Il contribuente potrebbe così definire entrambe le controversie corrispondendo una percentuale delle imposte pretese (100%, 90%, 40% o 15% a seconda dello stato della lite), senza versare nulla per le sanzioni.

Con la rottamazione, invece, potrebbe definire la cartella relativa alle sole sanzioni senza alcun pagamento, rinunciando contestualmente al relativo giudizio, e parallelamente proseguire (ove ne abbia interesse) la controversia relativa alle imposte.

Analoghe considerazioni per le sanzioni non collegate al tributo iscritte a ruolo al 30 giugno 2022: attraverso la rottamazione, infatti, sono annullate senza alcun pagamento, mentre con la definizione è dovuta una percentuale del 40% o del 15%.

A sostegno della possibilità di definire con la rottamazione, depone la circolare 2/2017, par. 2.1, secondo cui sono definibili con la rottamazione i carichi relativi solo a sanzioni tributarie.

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